La nuova normativa prevede infatti l’accredito a favore dei lavoratori destinatari dell'esodo della contribuzione rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (e non piu' su due come accadeva per l'Aspi) divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. La normativa, ricorda l'Inps, è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015.
Le istruzioni interessano quei datori che hanno attivato i prepensionamenti previsti dall'articolo 4 della legge Fornero (legge 92/2012). Questa norma, com'è noto, consente nei casi di eccedenza di personale, ai datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti di stipulare accordi al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, impegnandosi a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. GamsinPer quanto riguarda il versamento di tale contribuzione l'Inps ribadisce che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione figurativa correlata, utile sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per la determinazione della sua misura. Ebbene, come già anticipato, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, a partire dalle domande di esodo presentate dal 1° maggio 2015 non dovrà piu' essere determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni bensì da quella risultante negli ultimi quattro anni.
Documenti: messaggio inps 4704/2015 ; messaggio inps 3096/2015