A far data dal 1 ottobre 2016 i certificati medici, necessari per il riconoscimento da parte dell’Istituto della patologia tubercolare e dei conseguenti benefici normativamente previsti, potranno essere compilati ed inviati all’INPS dal medico certificatore, con modalità telematiche. Tali modalità saranno obbligatorie a partire dal 1 gennaio 2017 ma la certificazione in forma cartacea potrà essere accolta in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico. L'adempimento completa così l'istruzione telematica delle domande volte all'erogazione delle prestazioni antitubercolari già avviate dallo scorso 1° aprile 2012.
Il servizio telematico consentirà al medico di inserire i dati del paziente e la scelta della tipologia del certificato da trasmettere (certificato di prestazione antitubercolare, relazione mensile o richiesta di assegno di cura e sostentamento). Completata l’acquisizione, confermando i dati inseriti, il certificato medico sarà trasmesso acquisendo, quindi, il relativo numero di protocollo d’invio. Dopo l’invio, il medico dovrà stampare il certificato e l’avviso per l’interessato, e consegnarli al paziente in modo che l'interessato possa indicare nella domanda telematica di prestazione il relativo numero di protocollo del certificato medico. L'Inps ricorda, tra l'altro, che per quanto riguarda l’assegno di cura e sostentamento la validità del certificato trasmesso è pari a 90 giorni dalla data di rilascio. Pertanto, qualora l’assicurato non presenti domanda entro tali termini, è necessario trasmettere un nuovo certificato medico. L’Istituto procederà alla trattazione dei dati sanitari riportati nel certificato medico solo a seguito di presentazione della domanda di prestazioni da parte del soggetto interessato e unicamente dopo la verifica del requisito amministrativo necessario per l’accoglimento della domanda stessa. Pertanto, ricevuta la domanda di prestazione per il riconoscimento dell’indennità, l’operatore amministrativo avvierà l’istruttoria per l’accertamento della sussistenza del requisito contributivo previsto dalla normativa vigente.
Le prestazioni. Le prestazioni antitubercolari, com'è noto, sono tutele previdenziali di natura economica corrisposte dall'lnps ai lavoratori ed ai loro familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori ed assimilati) affetti da tubercolosi, a determinate condizioni sempre che l'assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Le prestazioni in questione comprendono: l'indennità giornaliera, erogata durante il periodo delle cure, qualora l'interessato non abbia diritto alla retribuzione completa; l'indennità post sanatoriale, pagata alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale, che abbiano avuto una durata non inferiore a sessanta giorni, per non meno di due anni: nel caso della cura ambulatoriale, l'assicurato non deve aver prestato attività lavorativa per almeno sessanta giorni, anche non continuativi; l'assegno di cura o di sostentamento, di durata biennale, per gli assistiti la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e che non percepiscano una normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno; tale assegno è rinnovabile di biennio in biennio, senza limiti temporali, in presenza dei predetti requisiti; l'assegno natalizio, infine, qualora l'assistito fruisca di prestazione antitubercolare, sanitaria o economica, anche per un solo giorno, nel mese di dicembre.
Da segnalare che, nei periodi di titolarità del trattamento economico di cui si tratta i soggetti interessati hanno diritto agli assegni familiari e ai contributi figurativi utili per la pensione. Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni appare utile ricordare che in base alla legge 88/1987 i datori di lavoro sono tenuti ad anticipare, per conto dell'Istituto assicuratore, le indennità tubercolari ai propri dipendenti, in analogia a quanto avviene per le prestazioni economiche di malattia comune. Per la relativa procedura di conguaglio effettuata attraverso la denuncia contributiva mensile, occorre che le aziende coinvolte espongano l'importo delle indennità giornaliere erogate nel rigo appositamente prefigurato del modello Uniemens.
Documenti: Circolare Inps 147/2016