Hanno diritto al rateo ereditario prima di tutto il coniuge superstite che ha diritto alla somma da solo o in comunione con i figli minori. Se manca il coniuge superstite, ha diritto al rateo il tutore dei minori, e ovviamente i figli maggiorenni. In mancanza di essi si passa agli eredi legittimi, cioè agli ascendenti e, se mancano anch'essi, agli eredi indicati nel testamento.
Nel caso in cui beneficiario sia persona diversa dal coniuge superstite o dal figlio minore, il rateo stesso si ottiene a domanda alla quale devono essere allegati: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino i nominativi degli eredi, la data di nascita, la residenza ed il grado di parentela; fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del dichiarante; nel caso di più eredi l'atto di delega a favore di uno solo; fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale di ciascun erede (nel caso in cui non ci sia la delega).
Molto importante è comprendere come calcolare la somma che deve essere pagata agli aventi diritto. Per farlo è sufficiente prendere il valore della tredicesima e si dividerlo per 12: in questo modo si ottiene il rateo cui si ha diritto mese per mese. Si calcola quindi il numero dei mesi in cui il pensionato è rimasto in vita e poi si moltiplica il valore mensile per il numero dei mesi ottenendo la somma che deve essere corrisposta. Ad esempio per calcolare il rateo di un pensionato deceduto il 20 luglio di persona che aveva la tredicesima di 1.000 euro è sufficiente dividere tale valore per 12 e poi moltiplicarlo per 7. Il rateo sarà pari a 583 euro. E' opportuno precisare che il decesso avvenuto il primo giorno del mese fa maturare il diritto alla pensione, e quindi il relativo rateo, anche per tutto lo stesso mese.
Liquidazione d'ufficio
In caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge superstite oppure dal figlio minore l'Inps provvede alla liquidazione d’ufficio del rateo anche delle eventuali rate maturate e non riscosse spettanti al dante causa. In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse verrà liquidato al coniuge superstite oppure al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista dal codice civile.