La questione riguardava un architetto dipendente pubblico che aveva prestato dei lavori di consulenza a terzi ottenendo un compenso per l'attività professionale. Non potendosi iscriversi ad Inarcassa, in quanto il regolamento della gestione professionale non consente l'iscrizione dei soggetti già titolari di posizione assicurativa presso altre forme di previdenza pubblica obbligatoria, l'architetto aveva ritenuto che non fosse, pertanto, tenuto al versamento neanche di alcuna contribuzione presso la gestione separata dell'Inps per il reddito derivante dall'attività autonoma percepito nell'anno 2008. Le Corti di merito gli avevano, peraltro, dato ragione ma l'Istituto di previdenza è ricorso per Cassazione la quale ha dato ragione alla tesi dell'Istituto di previdenza.
La decisione
I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che la gestione separata dell'Inps, nata con l'articolo 2, co. 26 della legge 335/1995, è destinata ad accogliere le iscrizione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; si tratta di una gestione con natura speciale rispetto alle altre forme di previdenza obbligatorie in quanto il legislatore con la sua creazione ha inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione.
La Corte chiarisce sostanzialmente che l'assicurazione nella gestione separata ben può avere natura complementare nel senso di assoggettare a contribuzione l'eventuale reddito da lavoro autonomo percepito sul quale il lavoratore non abbia, a causa delle regole previdenziali della cassa professionale, versato la contribuzione presso la cassa stessa. "Ne è conferma - spiegano i giudici - l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria".
Di tale impostazione, del resto, ne ha tenuto conto anche il legislatore nell'emanare una norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, co. 12, dl 98/2011 convertito con legge 111/2011. La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, precisato che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo l'esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali secondo le regole dei rispettivi statuti di previdenza.
La motivazione
La Cassazione chiarisce, pertanto, che il fatto che l'architetto non possa iscriversi presso l'Inarcassa deriva da una norma regolamentare dello statuto che, come noto, impedisce l'iscrizione di soggetti già titolari di posizione previdenziale presso altre gestioni di previdenza (il lavoratore nel caso di specie era assicurato presso le gestioni Ex-Inpdap in quanto lavoratore pubblico). La mancata iscrizione non determina anche l'esclusione dell'assoggettamento a contribuzione degli eventuali altri redditi da attività professionale conseguiti. Proprio per via della natura complementare della Gestione che, semplificando, si espande al venir meno degli obblighi contributivi delle Casse professionali con l'obiettivo di assoggettare a contribuzione i redditi da lavoro autonomo che non possano essere versati presso la Cassa Professionale. Ciò non mette a rischio il principio dell'unicità della Cassa dato che con riferimento al compenso professionale l'architetto è tenuto teoricamente tenuto a versare sempre solo ad una cassa che, nel caso di specie, sarà la Gestione Separata.
Non rileva, conclude la Cassazione, neanche la circostanza che l'architetto sia tenuto al versamento del contributo integrativo il quale è dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA. Tale contributo, precisano i giudici, non ha natura previdenziale nel senso che il suo versamento non determina l'insorgenza del diritto ad una prestazione previdenziale la quale può nascere solo con il versamento del contributo soggettivo e nei confronti dei soli iscritti Inarcassa. Per tale ragione la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la questione alla Corte d'Appello.