L'Inps ricorda che, in linea generale, dato che l’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi. I Comitati amministratori dei Fondi possono però procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono che le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.
Ad oggi - ricorda l'Inps - sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi attivi che possono accedere a tale interpretazione, per i quali conseguentemente è possibile presentare un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici.
Documenti: Circolare Inps 122/2015