In tali circostanze una delle principali questioni riguarda il corretto inquadramento previdenziale della seconda attività svolta e, quindi, l'assolvimento dell'obbligo assicurativo IVS presso la gestione previdenziale dei lavoratori commercianti o degli artigiani. Si tratta di una questione non secondaria perchè in queste gestioni si paga un contributo annuo su un minimale reddituale che prescinde dal reddito effettivamente prodotto; dunque anche un'attività autonoma che frutta poche migliaia di euro comporta il pagamento di un contributo annuo che ormai si sta avvicinando a 3.800 euro. In altri termini la semplice iscrizione determina il pagamento del contributo. Risulta pertanto determinante comprendere se il lavoratore dipendente che apre una impresa possa evitare l'iscrizione risparmiando così migliaia di euro l'anno.
Come noto l'articolo 1. co 203 della legge 662/1996 dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Una simile disposizione è prevista anche con riferimento all'imprenditore artigiano ex articolo 2, ella legge 443/1985.
Pertanto una delle caratteristiche chiave che determina o meno l'assoggettamento all'assicurazione IVS dei commercianti e degli artigiani riguarda proprio la necessità che l'attività lavorativa autonoma sia prestata con carattere di abitualità e prevalenza rispetto ad altre attività di lavoro dipendente, elementi che vengono presunti dall'Inps sulla base delle informazioni a disposizione da parte dell'Istituto al momento della comunicazione dell'avvio dell'attività economica. Così, ad esempio, un lavoratore dipendente full time è, di regola, esonerato dall'iscrizione in quanto in questo caso l'Inps presume la prevalenza del lavoro dipendente rispetto a quello autonomo.
Il lavoro part-time
Discorso più complesso per quanto riguarda un rapporto lavoro part-time. Nel merito l'Inps non esclude la sovrapposizione di contribuzione nelle Gestioni Autonome a quella in altra assicurazione se questa deriva da rapporti a tempo parziale, quando questi non superino la metà dell'ordinario orario di lavoro contrattuale prevalente (convenzionalmente inteso in 40 ore settimanali). Nel caso di contemporaneo svolgimento di attività autonoma e dipendente, dunque, se quest'ultima interessa un contratto part-time non superiore a 20 ore settimanali l'Inps suppone sempre la prevalenza del lavoro autonomo sul lavoro dipendente. La prevalenza fa riferimento non già al ricavo, o ancor meglio all'utile, che rinviene dall'attività, ma alla quantità di tempo di lavoro dedicato.
Nell'iscrivibilità o meno alle predette gestioni la redditività dell'attività assume, invece, un carattere del tutto sussidiario rispetto all'elemento temporale in quanto, secondo l'Inps, la redditività delle imprese è legata a molti fattori e non ne prova una scarsa consistenza in termini di apporto lavorativo. Dunque, ad esempio, un soggetto con un contratto part-time di 20 ore settimanali viene iscritto alla gestione commercianti o artigiani anche se il reddito generato è inferiore a quello ottenuto in qualità di lavoratore dipendente. Tale presunzione può essere superata dal diretto interessato solo tramite prove concrete da cui, ad esempio, si possa desumere che il tempo di lavoro dedicato all'attività autonoma sia inferiore a quello dedicato all'attività di lavoro dipendente (part-time).
Lavoratore dipendente che esercita un'attività professionale
Se l'attività di lavoro non è prestata in forma di impresa occorre, invece, iscriversi presso la Gestione Separata dell'Inps. L'iscrizione è sempre obbligatoria ove l'attività sia svolta con il requisito di abitualità mentre, se occasionale, l'obbligo di assicurazione sorge solo se il reddito annuo derivante dall'attività risulti superiore a 5mila euro annui. Nella Gestione Separata, però, l'onere contributivo viene calcolato solo sul reddito conseguito e non sul minimale come previsto nelle gestioni dei lavoratori commercianti ed artigiani. Dunque in caso di attività economiche che producano redditi esigui il contributo IVS è comunque ridotto. Nel caso poi di lavoratori dipendenti l'aliquota contributiva è ridotta al 24% rispetto al 25,72% che pagano i soggetti non assicurati presso altre gestioni previdenziali.