Pensioni, le Casse dei professionisti potranno aumentarle con risorse proprie

Bernardo Diaz Giovedì, 10 Settembre 2015
Secondo i giudici amministrativi, la variazione del Pil sinora obbligatoriamente adottata deve ritenersi come un valore minimo per la rivalutazione dei montanti in base ai quali si calcolano gli assegni pensionistici.
Gli enti di previdenza privati potranno utilizzare risorse proprie per migliorare le pensioni degli iscritti al di là della rivalutazione legata al Pil cui sinora gli enti stessi erano vincolati. E' quanto prevede la sentenza 11081 depositata lunedì dal Tar del Lazio con la quale i giudici amministrativi danno ragione alla Cassa di previdenza pluricategoriale Epap e bocciano le indicazioni provenienti dai ministeri dell'Economia e del Lavoro. 

L'Epap, com'è noto, fa parte di quegli enti costituiti con il Dlgs 103/96 che calcolano l'assegno pensionistico con il sistema contributivo, quindi l'equilibrio finanziario è garantito ma l'assegno è più basso rispetto a quello erogato con il sistema retributivo. Per cercare in parte di migliorare le future pensioni dei suoi iscritti (geologi, attuari, chimici, agronomi e forestali) l'ente previdenziale nel febbraio 2014 ha deciso di attribuire agli assicurati un rendimento extra nell'assegno qualora il rendimenti netti dell'ente risultino superiori al tasso medio quinquennale del Pil. Che pertanto viene assunto come tasso di capitalizzazione "base" dei contributi degli assicurati (articolo 12, comma 6 del regolamento dell'ente previdenziale). Nello specifico il calcolo fatto dalla Cassa prevede di considerare la differenza positiva fra il rendimento effettivo dell'ente e il tasso di capitalizzazione previsto dalla legge 335/95 (riforma Dini) e cioè la media quinquennale del Pil - calcolata dall'Istat - e quando il risultato è positivo la metà di questa differenza viene riconosciuta ai montanti individuali e l'altra metà entra in un fondo di riserva (articolo 12, comma 6-bis e 7 del regolamento dell'ente). GamsinIl Tar ha dunque sostanzialmente confermato questo meccanismo dopo la bocciatura del Ministero del Lavoro. D’ora in poi, pertanto, la media quinquennale della variazione del PIL torna a considerarsi come un valore minimo, derogabile dall'ente qualora la gestione dell'ente sia in grado di portare un rendimento maggiore ai contributi versati agli assicurati. La misura è destinata ad avere effetto, però, non soltanto nei confronti dell'Epap ma anche verso le altre casse di previdenza dei professionisti aderenti all'AdeppQuesti ultimi, infatti, abbracciando le tesi della delibera dell’Epap, si erano costituiti in giudizio e, pertanto, la decisione si estende anche nei loro confronti.

“La porta per una giusta rivalutazione dei montanti, - ha dichiarato il Presidente dell’Epap Arcangelo Pirrello - più che aperta è spalancata. “L’interpretazione finora accettata - ha commentato ancora Pirrello - secondo la quale la rivalutazione dei montanti è equivalente alla media quinquennale della variazione del PIL nominale (che per il 2014 è negativa, - 0,1927%, e che per legge è stata “accordata” allo 0%) è crollata grazie alla delibera dell’Epap bocciata dal Ministero del Lavoro e reintrodotta dal Tar Lazio. La portata della sentenza è immensa e va ben al di là della rivalutazione dei montanti poiché riconosce (ancora, se ce ne fosse bisogno) l’autonomia degli Enti privati o privatizzati a migliorare le pensioni degli iscritti con risorse proprie e senza far ricorso ai fondi dello Stato”.    

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Documenti: il testo della sentenza del TAR 

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