La pensione INPS dell’ex medico della Asl trasferitosi all’estero resta sempre assoggettata alle trattenute Irpef in Italia; quella, invece, erogata dall’ENPAM può essere detassata (e assoggettata, pertanto, al prelievo fiscale all’estero). Ciò perché la pensione Inps è frutto dello svolgimento di funzioni pubbliche (quelle sanitarie) mentre quella ENPAM deriva dalla libera attività professionale. E’ quanto, in sintesi, afferma l’AdE in risposta ad un interpello (n. 125/2023) formulato dal consulente di un pensionato trasferito in Austria nel quale chiedeva lumi sul corretto regime fiscale applicabile.
La questione
Il pensionato, un ex medico di una azienda sanitaria locale, aveva conseguito due trattamenti pensionistici autonomi, il primo a carico dell’Inps (Ex-Inpdap) frutto dell’attività sanitaria svolta presso una ULSS (Unità Locale Socio Sanitaria), l’altro a carico dell’ENPAM, l’ente che gestisce la previdenza dei medici e degli odontoiatri. Dopo la pensione aveva trasferito la residenza in Austria. Il suo consulente fiscale austriaco ha chiesto chiarimenti all’AdE circa la detassazione di entrambi i trattamenti pensionistici ed il loro assoggettamento al regime fisale austriaco (più conveniente).
Come noto le convenzioni internazionali che regolano il divieto di doppia imposizione fiscale stabiliscono (salvo rare eccezioni) che le pensioni frutto di un'attività lavorativa svolta alle dipendenze di un ente pubblico restino sempre assoggettate al prelievo fiscale in Italia mentre quelle derivanti dallo svolgimento di attività dipendente privata o autonoma possano beneficiare della detassazione. In generale, quindi, quelle erogate dalla gestione dei dipendenti pubblici non possono essere sgravate dal prelievo fiscale al contrario di quelle delle gestioni private (AGO, fondi speciali) e delle casse professionali.
Secondo il consulente austriaco, in realtà, l'attività di un ospedale pubblico, gestito da una ULSS di una Regione, avrebbe avuto natura commerciale e, pertanto, la pensione INPS, ex gestione INPDAP, potrebbe beneficiare della detassazione.
La posizione dell’AdE
L’Agenzia delle Entrate non ha accolto il ragionamento. L’amministrazione spiega, infatti, che non vi è dubbio che le strutture ospedaliere, attualmente amministrate dalle ULSS, abbiano come scopo principale non certo l'esercizio di un'attività commerciale tesa al profitto, bensì quello di carattere sociale volto a garantire i livelli di assistenza sanitaria nazionale. Pertanto l’attività svolta dal pensionato rientra tra quelle funzioni pubbliche la cui pensione non può godere di alcuna detassazione in caso di trasferimento all’estero.
Lo stesso, invece, non può dirsi per la pensione ENPAM. Questa prestazione è, difatti, corrisposta agli iscritti all'albo professionale, in relazione alle quote versate alla omonima Fondazione (di cui una quota obbligatoria per ogni iscritto all'albo ed una quota, obbligatoria solo per chi esercita effettivamente la professione ricavandone un reddito dalla stessa, versata in proporzione al reddito percepito durante l'anno). Pertanto il trattamento in questione (e solo questo) può godere della detassazione Irpef con rimborso, pertanto, delle trattenute effettuate dall’ente previdenziale.