Pensioni, Ok ai nuovi limiti ai pignoramenti

Bernardo Diaz Giovedì, 13 Agosto 2015
Le somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumen­tato della metà (cioè entro i 672 euro) saranno impignorabili.
Nuovi limiti per la pignorabilità di pensioni e stipendi. Lo prevede l'articolo 13 del decreto sulla giustizia civile (dl 83/2015) convertito in legge in via definitiva dal Parlamento agli inizi di Agosto ed in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.

In sostanza non si potranno pignorare le somme inferiori a 672 euro al mese provenienti dal pagamento di qualsiasi tipologia di pensione. La restante parte resterà pignorabile con i vincoli ordinari: per crediti alimentari la pignorabilità viene stabilita dal giudice; per tributi la pignorabilità è ammissibile nella misura di un quinto; in caso di concorso di pigno­ramenti, nella misura del­la metà.

In caso di accredito su conto corrente bancario o postale i limiti alla pignorabilità raddoppiano e si estendono anche alle somme ricondu­cibili a rapporto di lavoro. In tal caso, infatti, l'impignorabilità viene estesa sino alla misura corrispon­dente al triplo dell'assegno sociale (cioè 1.344 euro), ma solo se l'accredito delle somme è an­teriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, si applicano invece le regole ordinarie: per crediti alimentari la pignorabilità viene stabilita dal giudice; per tributi la pignorabilità è ammissibile nella misura di un quinto; in caso di concorso di pigno­ramenti, nella misura del­la metà. GamsinNovità in arrivo anche per quanto riguarda l'atto di precetto. Che dovrà contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi pre­visti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, sarà sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata «porta­le delle vendite pubbliche». La pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non sarà più ob­bligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva solo se l'omissione è impu­tabile al creditore.

Nella conversione del pi­gnoramento sarà inoltre consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili con rate che passano da 18 a 36 mesi. E ogni 6 mesi il giudice dovrà provvedere a distribuire ai creditori le somme recuperate. Cambia anche l'efficacia del pignoramento. Che verrà meno quando dal suo com­pimento sono trascorsi 45 giorni (erano 90) senza che sia stata chiesta l'assegna­zione o la vendita. 

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