In sostanza non si potranno pignorare le somme inferiori a 672 euro al mese provenienti dal pagamento di qualsiasi tipologia di pensione. La restante parte resterà pignorabile con i vincoli ordinari: per crediti alimentari la pignorabilità viene stabilita dal giudice; per tributi la pignorabilità è ammissibile nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà.
In caso di accredito su conto corrente bancario o postale i limiti alla pignorabilità raddoppiano e si estendono anche alle somme riconducibili a rapporto di lavoro. In tal caso, infatti, l'impignorabilità viene estesa sino alla misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale (cioè 1.344 euro), ma solo se l'accredito delle somme è anteriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, si applicano invece le regole ordinarie: per crediti alimentari la pignorabilità viene stabilita dal giudice; per tributi la pignorabilità è ammissibile nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà. GamsinNovità in arrivo anche per quanto riguarda l'atto di precetto. Che dovrà contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
La pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, sarà sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche». La pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non sarà più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva solo se l'omissione è imputabile al creditore.
Nella conversione del pignoramento sarà inoltre consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili con rate che passano da 18 a 36 mesi. E ogni 6 mesi il giudice dovrà provvedere a distribuire ai creditori le somme recuperate. Cambia anche l'efficacia del pignoramento. Che verrà meno quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni (erano 90) senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.