Pensioni, ok al cumulo della contribuzione presso le organizzazioni internazionali

Bernardo Diaz Giovedì, 10 Settembre 2015
Lo prevede un passaggio della Legge Europea 2014 (legge 115/2015) entrata in vigore lo scorso 18 agosto. Sarà possibile effettuare il cumulo e/o riscatto, presso le varie gestioni pensionistiche italiane, dei periodi di assicurazione maturati presso le organizzazioni internazionali.
I periodi di contribuzione versata ai fini pensionistici sulla base di rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali potranno essere cumulati gratuitamente con quelli versati nell'AGO, nella gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO per conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidita' e la pensione ai superstiti. Lo precisa l'articolo 18 della Legge Europea 2015 (legge 115/2015) entrato in vigore lo scorso 18 Agosto. 

La disposizione di legge è tesa a sanare una procedura di infrazione avviata il 27 febbraio 2015 dalla Commissione europea, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 luglio 2013 che aveva riguardato la controversia tra un impiegato dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) di Monaco di Baviera e l’INPS in merito al rifiuto dell’INPS di trasferire al regime previdenziale dell’UEB i periodi contributivi relativi al lavoro svolto in Italia. Secondo la Corte europea, in tema di pensione, la normativa italiana viola il diritto comunitario perché non permette di considerare i periodi di lavoro svolti presso un’organizzazione internazionale con sede in un altro Stato della UE.

Nella sentenza si afferma, in primo luogo,  che al ricorrente si applica l'art. 45 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), relativo al diritto alla libera circolazione, in quanto cittadino dell'Unione che esercita un'attività lavorativa presso uno Stato membro diverso da quello di origine, anche se alle dipendenze di un'organizzazione internazionale. In secondo luogo la Corte accerta l’applicabilità del regolamento di sicurezza sociale laddove prevede la possibilità, per i cittadini europei che si spostano all'interno della Comunità, di richiedere il cumulo dei periodi assicurativi, anche se tale possibilità non è contemplata nel regolamento dell'organizzazione internazionale. GamsinLa possibilità di cumulo viene introdotta, senza effetto retroattivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.  I relativi trattamenti pensionistici diretti decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di cumulo (per la decorrenza del 1.1.2016 la domanda di cumulo dovrà essere presentata a dicembre 2015). La decorrenza della pensione ai superstiti, invece , continua ad essere fissata al mese successivo al decesso del dante causa, se posteriore al 1.1.2016.

I Limiti alla facoltà di cumulo. Dalla formulazione della norma si deduce che il cumulo sarà consentito soltanto se necessario per perfezionare il diritto a pensione e non ammessa in tutti gli atri casi in cui potrebbe consentire altri benefici all’interessato (ad esempio sull’importo di pensione per la sussistenza dei 18 anni di contributi al 31.12.95). Il cumulo puo' essere richiesto, purche' la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrapponganoLa possibilità di cumulo, inoltre,  sarà limitata ai rapporti di lavoro presso le organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell'Unione europea o della Svizzera. Il cumulo dei periodi di assicurazione e' conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.

Il Riscatto. In aggiunta alla domanda di cumulo, è altresì ammessa la possibilità di riscattare i periodi contributivi versati presso organizzazioni internazionali, se questa contribuzione risulta insufficiente per il diritto a pensione nel regime pensionistico delle organizzazioni internazionali stesse. Tale riscatto è soggetto alla stessa  normativa del riscatto del lavoro all’estero e può essere effettuato anche dai superstiti.  

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Documenti: Articolo 18 della Legge 115/2015

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