Pensioni, per l'assegno straordinario cumulabilità solo parziale

Franco Rossini Domenica, 13 Settembre 2015
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati ai lavoratori dipendenti iscritti ai fondi di solidarietà settoriali sono incompatibili con l'attività lavorativa.
 
I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato a dalle imprese che aderiscono ai Fondi di solidarietà settoriali fino al conseguimento della pensione, devono prestare particolare attenzione ad una eventuale rioccupazione durante il periodo di erogazione del sostegno.

L'assegno è, infatti, incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato. Per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l'erogazione dell'assegno e il versamento dei contributi figurativi (D.M. 157 e 158/2000; INPS, circ. 55/2001).

L'assegno straordinario è invece cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. In sostanza se il reddito ricavato dall’attività è superiore a tale limite l’assegno e la contribuzione vengono ridotti in misura corrispondente. 

Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo l'assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato, ma solo per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione (circa 6.500 euro annui, per il 2015) più la metà della parte eccedente detto trattamento: in sostanza si può cumulare un reddito sino a circa 9.750 euro annui [6.500 + (6.500/2)=9.750€].  GamsinMentre la parte eccedente tale somma resta incumulabile con l'assegno. Nei casi di cumulo dell'assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili viene effettuata direttamente da parte dell'INPS.

I lavoratori devono pertanto prestare particolare attenzione prima di accettare una proposta di lavoro durante il periodo di sostegno al reddito. 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati