Come si calcola l'entità del versamento. L'ammontare del contributo volontario si ottiene applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell'ultimo anno di lavoro), l'aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 32,87%, per le autorizzazioni successive. Prendendo a riferimento il minimale 2016 (200,76 euro a settimana) il contributo non può essere dunque inferiore a 55,95 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 65,98 euro e per le autorizzazioni successive.
Oltre i 46.123 euro di reddito agli assicurati presso il fondo pensione lavoratori dipendenti si applica un'aliquota aggiuntiva dell'1%. Il massimale di 100.324 euro annui, cioè la soglia oltre la quale non sono dovuti contributi si applica solo con riferimento ai lavoratori titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo.
Artigiani e commercianti. Per le due categorie di lavoratori autonomi le regole della prosecuzione volontaria fanno riferimento alla legge n. 233/1990. Agli artigiani e commercianti deve essere attribuita una delle 8 classi di reddito previste dalla legge richiamata e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall'interessato negli ultimi 36 mesi (tre anni) di attività. L'aliquota obbligatoria 2016 è fissata in 23,10% per gli artigiani e 23,19% per i commercianti, pertanto, la contribuzione mensile dovuta, come si veda dalla tavola, oscilla tra i 300 e gli 800 euro al mese.
Parasubordinati. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota l'Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale pari, per l'anno 2016 al 31% (27% per i titolari di partita Iva). Poiché il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 15.548 euro, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non potrà essere inferiore a 4.198 euro, su base annua, e a 350 euro su base mensile. Le aliquote si applicano sull'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda.