Il conferimento non integrale del TFR al fondo pensione
Per quanto riguarda la destinazione del TFR le nuove disposizioni, spiega la Covip, legittimano la possibilità per le fonti istitutive di modulare la quota di TFR da destinare ai fondi pensione. In difetto di indicazioni circa la quota di TFR destinata alla previdenza complementare, il conferimento deve comunque intendersi corrispondente al 100% del TFR annualmente maturato. Per i lavoratori i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, e per i quali il legislatore ammette il regolamento aziendale quale fonte istitutiva, potrà essere il medesimo regolamento a disporre in merito alla quota di TFR da destinare a previdenza complementare, oltre che sulle altre voci contributive.
Riguardo i soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare, tenuto conto della ratio delle nuove disposizioni, orientata a una maggiore flessibilità nella devoluzione del TFR ai fondi pensione, la Covip ammette che i lavoratori che già conferiscono il TFR in misura integrale possano, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota del TFR, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi. Per la stessa ragione, la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l’intera quota del TFR maturando, anche in presenza delle previsioni delle fonti istitutive che fissino la percentuale minima di TFR da destinare ai fondi pensione, può essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale, in costanza delle relative previsioni.
Nessuna ripercussione, invece, sul meccanismo del silenzio-assenso. L’adesione secondo modalità tacite comporterà sempre la devoluzione integrale del TFR. Anche tali soggetti potranno tuttavia esprimere, in un momento successivo all’adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive; tale eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive. La Covip evidenzia, infine, che la previsione in oggetto non riguarda gli aderenti su base individuale, i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il TFR in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.
L'anticipo della rendita per i disoccupati
La Legge sulla concorrenza ha, poi, ridotto il periodo di inoccupazione che dà titolo a richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio; in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi l’aderente potrà chiedere anche solo una parte della prestazione pensionistica. Oltre a questa facoltà è stata introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso al pensionamento obbligatorio. Le forme pensionistiche complementari sono, infine, legittimate a innalzare, nell’ambito degli Statuti e dei Regolamenti, il limite dei cinque anni (rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso nel sistema obbligatorio) fino a un massimo di dieci anni. Tale novità si affianca alle novità introdotte, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 recanti disposizioni in tema di "rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). Le due misure, ricorda la Covip, essendo subordinate alla sussistenza di condizioni parzialmente diverse, sono distintamente attivabili.
Il riscatto totale della posizione assicurativa
Il provvedimento ha, poi, modificato la facoltà di riscatto totale della posizione assicurativa per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. In tali circostanze il riscatto non può essere esercitato nei cinque anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni o nel maggior numero di anni, fino a dieci, eventualmente stabilito dalle forme, potendo in tal caso l'interessato usufruire della prestazione anticipata per i disoccupati sopra indicata.
Infine altre due novità: il riscatto della posizione assicurativa viene consentito anche alla cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del Dlgs 252/2005 (la previgente formulazione della norma si riferiva solo al riscatto per cause diverse, senza fare riferimento alla situazione del venir meno dei requisiti di partecipazione). In secondo luogo tale facoltà viene ammessa sia nelle adesioni collettive sia in quelle individuali. In queste ultime la facoltà è attivabile a condizione che gli interessati si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale condizione. Al riguardo dovrà essere acquisita documentazione idonea a comprovare l’avvenuta cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, certificazione di iscrizione ai centri per l’impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa).
Documenti: Circolare Covip 5027/2017