Occhio inoltre alla presenza di più Certificazioni Uniche rilasciate da diversi sostituti d'imposta nei confronti dello stesso familiare. Basta infatti che in una di queste il reddito superi la predetta soglia oppure che l'importo indicato risulti incoerente con le altre, per far uscire le spese dal prospetto obbligando, pertanto, il contribuente ad integrarlo. L'integrazione ovviamente resta possibile semprechè il reddito del familiare a carico non superi la soglia di reddito non superi i 2.841 euro.
Resta inteso che se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie o alle spese universitarie sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente e nel suo foglio riepilogativo, né nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico. In tale circostanza il contribuente potrà inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.
Le spese sostenute dal familiare a carico
Tra gli oneri deducibili o detraibili riportati nella dichiarazione precompilata 2016, sostenuti nell'interesse dei familiari a carico, rientrano in particolare le spese sanitarie, le spese universitarie, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i contributi versati alle forme di previdenza complementare, i contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale. Queste detrazioni o deduzioni spettano al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell'interesse del familiare a carico (es. il figlio). Se nelle comunicazioni pervenute all'Agenzia delle Entrate viene indicato il codice fiscale del contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa, l'onere gli viene attribuito in dichiarazione. Se, invece, nelle comunicazioni non è stato indicato il contribuente che ha sostenuto la spesa, l'onere è inserito nella dichiarazione dei redditi del contribuente che ha il familiare a carico, rispettando sempre le percentuali di carico riportate nel prospetto dei familiari a carico. In questo caso, l'onere è riportato nel foglio riepilogativo sia del familiare a carico sia del contribuente a cui il familiare risulta a carico.
Ad esempio, nel Prospetto dei familiari a carico dei due genitori è presente un figlio a carico al 50% per 12 mesi e per questo figlio sono state comunicate all'Agenzia delle Entrate € 300 di spese mediche senza indicazione del genitore che ha le effettuate. In tal caso ogni genitore visualizza nella propria dichiarazione precompilata € 150 di spese mediche (50% di € 300) riferite al figlio, riportate nel rigo E1, colonna 2, del modello 730; il foglio riepilogativo con i dati a lui riferiti e con l'indicazione di € 300 di spese mediche complessive riferite al figlio. Se il figlio visualizza la propria dichiarazione precompilata, trova il foglio riepilogativo con i dati a lui riferiti (tra i quali € 300 di spese mediche) e i codici fiscali dei genitori.
Resta fermo l'obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.