Chi in passato ha acquistato un immobile usufruendo del bonus (quindi pagando il 2% di imposta di registro sul valore catastale del fabbricato o l'Iva al 4%) e vuole cambiare casa, potrà nuovamente usufruire dell'aliquota agevolata a condizione che il vecchio immobile per cui si è già goduto dell'agevolazione venga alienato entro un anno dal nuovo rogito. La modifica, secondo i promotori della misura, aiuterà ulteriormente la ripresa del settore immobiliare stimolando l'acquisto di nuove abitazioni e si abbina alla cancellazione della Tasi, oltre che dell'Imu, sugli immobili adibiti ad abitazione principali. La disposizione consentirà quindi di accedere con maggiore facilità alla tassazione ridotta «prima casa», nel rispetto dello spirito dell'agevolazione.
Evidente il beneficio per i contribuenti. Ad esempio, se oggi Tizio ha la proprietà di una casa acquistata con l'agevolazione, non può comprarsi un'altra «prima casa» se prima non dismette la proprietà della casa posseduta. Con la misura invece, invece, Tizio potrà comprare una nuova «prima casa» senza prima dover alienare quella già di sua proprietà a condizione che, entro un anno dalla data del nuovo acquisto proceda all'alienazione dell'immobile attualmente di sua proprietà. La legge parla solo di alienazione aprendo quindi alla possibilità di cedere l'immobile anche a titolo non oneroso. Quindi, ad esempio, per attivare il bonus basterebbe anche solo donare l'immobile.
Immutati gli altri requisiti per avere diritto all'agevolazione: l'acquirente non deve essere proprietario (anche in comunione) di altri immobili nel comune in cui si acquista l'immobile da agevolare fiscalmente; l'acquirente deve avere la residenza nel Comune dove si trova l'immobile da acquistare o impegnarsi a stabilirla entro 18 mesi dalla stipula dell'atto. Resta inteso che si può comprare, pur senza esservi residenti, nel Comune dove si studia o lavora; e se ci si trasferisce all'estero per lavoro, la casa può trovarsi nel comune dove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui si dipende. Fuori dal perimetro del beneficio le abitazioni di lusso, cioè di categoria catastale A1, A8 e A9.