In linea generale l'obiettivo è allargare il perimetro di applicabilità del forfettario standard (con tassazione al 15%) aumentando le soglie dei ricavi per accedere al regime (si veda la tavola per i cambiamenti) e dall'altro estendendo a cinque anni la disciplina di vantaggio (contro i tre anni della disciplina attuale) con aliquota forfettaria al 5 per cento (anziché al 15) per le nuove attività (le cd. start-up). Potranno essere ammessi al nuovo regime forfettario anche i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.
Altra novità in arrivo riguarda il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima, si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. L'attuale regime consente, invece, a chi esercita attività d’impresa di scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi solo sulla base del reddito effettivamente dichiarato. Si tratta di una norma che consente di limitare gli esborsi previdenziali in caso in cui il reddito sia al di sotto del minimale al prezzo, ovviamente, di conseguire una minore pensione. La legge di stabilità cancella tale facoltà ripristinando, in sostanza, una sorta di minimale da rispettare pari al 65% dell'importo annuo dovuto ai fini previdenziali nelle gestioni speciali dei lavoratori artigiani e commercianti.
Il rapporto con i vecchi regimi. Per quanto riguarda i contribuenti che abbiano aderito nel 2015 all'attuale regime forfetario si prevede l'estensione a cinque anni della disciplina di vantaggio per le nuove attività, con la riduzione dell’aliquota al 5 per cento. Secondo la relazione al ddl di stabilità l’agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l’aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall’anno d’imposta 2016 all’anno d’imposta 2019.
Dovrebbe rimanere salva poi l'applicazione del regime dei minimi da parte dei soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di avvalersene. Si tratta del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, con limite dei ricavi di 30 mila euro ed aliquota sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. Per tali contribuenti resterà ferma la possibilità di continuare ad avvalersi del regime dei minimi fino alla sua scadenza naturale: cioè decorsi cinque anni o al compimento del trentacinquesimo anno di età.