Regime Forfettario, Ammessi anche i lavoratori dipendenti e pensionati

Bernardo Diaz Martedì, 05 Aprile 2016
L'Agenzia delle Entrate illustra le caratteristiche del nuovo regime forfettario riformato dalla legge di stabilita' 2016.  
Le Entrate dettano le prime istruzioni applicative sul nuovo regime forfettario. La legge di stabilità per il 2016 ha, infatti, rilanciato il regime agevolato per i lavoratori autonomi nel tentativo di unificare le opzioni in precedenza a disposizione per chi esercita attività di lavoro autonomo o decide di iniziare un'attività imprenditoriale o professionale in forma individuale.

In linea generale l'obiettivo del legislatore è allargare il perimetro di applicabilità del forfettario standard aumentando le soglie dei ricavi per accedere al regime (si veda la tavola per i cambiamenti) e dall'altro estendendo a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfettaria al 5 per cento per le nuove attività (le cd. start-up). Da quest'anno, ricordano dall'Agenzia, sono ammessi al regime fiscale di vantaggio anche i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.

L’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, nel nuovo regime forfettario ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni. A differenza del passato, inoltre, il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore. 

L'accesso al regime fiscale – Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva (con la dichiarazione annuale). Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato. Chi, invece, avvia una nuova attività dal 2015, può accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. Le Entrate chiariscono che la presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative devono essere confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.   

Il rapporto con i vecchi regimi. Tra i vari chiarimenti dati dalle Entrate nella Circolare ce ne sono alcuni importanti relativi al rapporto con i vecchi regimi abrogati dal 1° gennaio 2015. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, infatti, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni). Per esempio, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quello degli ex contribuenti minimi riformato dal Dl 98/2011) oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018.

Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015.

L'Agenzia precisa, inoltre, che i contribuenti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare l’opzione e accedere al regime forfetario come pure chi ha iniziato la attività nel 2015 può transitare nel medesimo regime forfetario applicando fino alla fine del quinquennio l’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento.  

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Documenti: Circolare 10/E del 4 Aprile 2016

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