Regime forfettario, per i commercianti stop alla quota fissa dei contributi

Davide Grasso Venerdì, 18 Settembre 2015
Gli artigiani e commercianti che aderiscono dal 1° gennaio 2015 al regime forfettario possono, a domanda, chiedere la disapplicazione del minimale contributivo nella gestione commercianti.
Com'è noto la legge di stabilità 2014 ha introdotto un regime contributivo agevolato per gli artigiani e commercianti che aderiscono al nuovo regime forfettario. L'agevolazione consiste nell'esclusione del livello imponibile minimo di contribuzione previdenziale. Gli interessati possono in sostanza richiedere la disapplicazione del minimale ai fini del pagamento dei contributi alla gestione artigiani e commercianti. Aderendo, si è liberati dall'obbligo di versare la c.d. quota fissa dei contributi e i versamenti vanno fatti in acconto e saldo, alle scadenze della dichiarazione dei redditi. Inoltre, alle scadenze degli acconti, si versa il contributo di maternità, pari a euro 7,44 annui, in due rate uguali di euro 3,72.

Per accedere a tale regime contributivo agevolato coloro che intraprendono l'attività dal 1° gennaio 2015 con il nuovo regime forfettario devono farne richiesta all'Inps al momento dell'iscrizione negli elenchi Ivs mentre coloro che sono già in attività e subentrano nel nuovo regime a forfait devono presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno apposita dichiarazione.

I canali di richiesta. La richiesta per l'adesione al regime agevolato avviene tramite due canali individuati nella Circolare Inps 29/2015: a) modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti; b) presentazione di domanda cartacea alla sede Inps di competenza. In entrambi i casi, il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell'anno precedente all'anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente).

Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia una data d'inizio attività antecedente il 31/12 dell'anno precedente all'anno in corso senza essere titolare di posizione attiva al 31/12 stesso, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell'anno corrente. Tuttavia, precisa l'Inps, per riconoscere il regime agevolato, è necessario che alla data di presentazione della domanda il lavoratore abbia già la posizione previdenziale attiva (sarà cura dell'ufficio provvedervi).

La cessazione. Bisogna anche ricordare che l'uscita dal regime forfettario fa cessare anche il regime contributivo agevolato; inoltre il regime contributivo agevolato può essere richiesto una sola volta dall'imprenditore quindi nel caso di successivo rientro nel regime forfettario non sarà più possibile richiedere il pagamento dei contributi Inps artigiani e commercianti con esclusione del livello imponibile minimo.  Chi abbia fatto adesione al regime agevolato può, senza alcuna motivazione, revocare la scelta e tornare a versare i contributi nel rispetto del minimale (cioè secondo i criteri ordinari). In tal caso, però, non sarà più possibile una nuova scelta a favore del regime agevolato: la revoca, in altre parole, è per sempre. L'Inps precisa che la rinuncia ha sempre effetto dall'anno successivo alla domanda stessa. Pertanto, andrà presentata (all'Inps) entro il 31 dicembre di un anno per garantirsi l'operatività dal 1° gennaio dell'anno segue.

Adesione di ultra65enni. L'adesione al regime contributivo dei minimi da parte di soggetti ultra65enni già beneficiari di riduzione contributiva (quella prevista per gli ultrasessanta-cinquenni) determina la revoca della precedente agevolazione a favore di quella nuova. L'Inps, in altre parole, procederà ad annullare il cd. "bonus per i pensionati" (cioè lo sconto al 50%dei contributi perchè pensionato) già in godimento e riconoscerà il nuovo regime contributivo agevolato.



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