Saranno snellite le procedure per ottenere i rimborsi Iva. E' quanto prevede l'articolo 14 della bozza di dlgs approvato Venerdì dal Cdm che eleva da 5.000 a 15.000 euro l'entità del rimborso che le imprese potranno ottenere senza alcun adempimento. Kamsin Regole semplificate anche per gli importi che eccedono i 15 mila euro per le quali il decreto richiederà solo un visto di conformità e l'allegazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Secondo quanto previsto nel provvedimento se per gli importi fino a 15 mila il credito sarà rimborsato senza alcuna formalità a seguito della presentazione della dichiarazione annuale dell'Iva per quelli di importo superiore sarà sufficiente il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, o (per le società di capitali soggette a revisione) da parte di colui che esercita il controllo contabile. A condizione tuttavia che il soggetto che richiede il rimborso abbia il patrimonio netto non diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta (il provvedimento precisa che anche la proprietà immobiliare non deve essere ridotta di oltre il 40%, ma tale limite non vale per le imprese immobiliari per le quali la cessione di immobili rientra nella attività propria); che non siano state cedute aziende o rami d'azienda e che ci sia la regolarità nel versamento degli contributi previdenziali ed assicurativi. Si tratta, secondo la bozza del provvedimento di condizioni che possono essere autocertificate.
Nelle altre situazioni continua invece ad essere assistita da garanzia, cioè dalla polizza fideiussoria, la richiesta di rimborso Iva superiore a 15.000 euro. In particolare ciò si verifica laddove il soggetto non sia in grado di rilasciare l'autocertificazione attestante gli indici relativi alla consistenza patrimoniale; da colui che esercita una attività di impresa da meno di due anni (ad eccezione delle start up innovative); da coloro ai quali nel biennio precedente la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza fra gli importi accertati e quelli dichiarati superiore al 10% se gli importi dichiarati non superano 1.150.000 euro (il 5% se gli importi dichiarati sono superiori a 1.150.000 ma entro 1.500.000 e dell'1% oltre il limite di 1,5 milioni). La garanzia deve inoltre essere presente laddove la richiesta di rimborso sia presentata in seguito alla cessazione della attività.
I rimborsi saranno effettuati entro entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e il decreto precisa che sulle somme rimborsate in ritardo "si applicano gli interessi del 2% decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione sommando i giorni trascorsi tra la data della richiesta dei documenti e la loro presentazione".
Zedde