Dal 1° gennaio 2017, salvo ulteriori proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Immutato il perimetro degli interventi agevolabili. Secondo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 l'agevolazione può essere concessa per effettuare interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali oppure interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze (si pensi in particolare alla realizzazione di scale interne, di ascensori o dei servizi igenici dell'appartamento).
Anche la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali o interventi per eliminare le barriere architettoniche aventi ad oggetto l'installazione di un ascensore esterno o ad un montacarichi possono essere agevolate fiscalmente. Così come l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi (si pensi alle casseforti o all'installazione della porta blindata); la realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; interventi per il conseguimento di risparmi energetici o interventi di bonifica dall'amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici come, ad esempio, l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l'installazione del corrimano .
Si ricorda che sono agevolate anche le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Per accedere all'agevolazione fiscale tutti i contribuenti sono tenuti a ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali.
La proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sempre entro il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Si ricorda che le misure antisismiche in parola devono riguardare edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive come individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono essere state attivate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (ossia dopo il 4 agosto 2013).
Gli interventi antisismici riguardano, in particolare, l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (in particolare sulle parti strutturali) la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Dal 2017, salvo ulteriori proroghe, la detrazione passerà al 36 per cento con un tetto di spesa agevolabile fino a 48mila.