E' bene subito precisare che l'inquilino sarà chiamato a sborsare solo se il Comune ha previsto la Tasi sulle seconde case. Molti primi cittadini non lo hanno fatto preferendo anche quest'anno, mantenere solo l'Imu sulle abitazioni diverse da quelle principali ed applicare la Tasi solo sulle abitazioni principali che, com'è noto, non pagano l'Imu. In tale circostanza l'inquilino non dovrà pagare nulla in quanto il peso dell'Imu ricade interamente sul proprietario.
In caso contrario bisognerà vedere la ripartizione del tributo. La normativa Tasi prevede che i Comuni stabiliscano il prelievo a cui sono chiamati gli inquilini in una forchetta ricompresa tra il 10 e il 30 per cento del totale dell'imposta da pagare. La rimanente parte, tra il 70 ed il 90% del tributo, è a carico del proprietario dell'immobile. Qualora l'ente non abbia indicato la percentuale per il riparto del tributo tra possessore e occupante, il primo dovrà versare la Tasi nella misura del 90% e il secondo nella restante parte del 10 per cento.
Le obbligazioni tra possessore occupante sono autonome e dunque il Comune non potrà pretendere che il proprietario versi la quota che deve essere pagata dall'inquilino. In altri termini la legge non prevede la solidarietà tra occupante e proprietario al pagamento del tributo.
In ogni caso la Tasi non dovrà essere pagata per quelle detenzioni temporanee di durata non superiore a 6 mesi nell'arco di un anno: in tali ipotesi la Tasi è dovuta solo dal possessore. Resta esente dal pagamento del saldo Tasi anche l'assegnatario degli alloggi sociali o chi ha un immobile in comodato che sia stato assimilato parzialmente (con la franchigia di 500 euro) o totalmente all'abitazione principale dal regolamento Comunale. In tale circostanza il Mef, con le Faq fornite il 4 giugno 2014, ha affermato che, tenuti al pagamento sono solo i possessori, mentre nulla è dovuto, a suo dire, dall'assegnatario dell'alloggio sociale e dal comodatario.