Scuola, Detrazione con tetto a 400 euro per le spese di istruzione

Bernardo Diaz Domenica, 13 Marzo 2016
Anche le spese per l'iscrizione e la frequenza degli istituti paritari di ciclo inferiore potranno essere agevolati fiscalmente.
L'agenzia delle Entrate precisa le spese di iscrizione e frequenza di livelli di istruzione inferiore come asili, scuole elementari e medie che possono essere portate in detrazione sui redditi. La legge 107/2015 sulla buona scuola, come noto, ha previsto, dal 1° gennaio 2015, che le spese per la frequenza di corsi di istruzione d'infanzia, scuola elementare, medie e scuole secondarie di secondo grado possano essere detratte dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19% entro un tetto annuo di 400 euro per studente (lettera e-bis) dell'articolo 15 del Tuir). Con un risparmio, quindi, sull’imposta lorda che nel migliore dei casi ammonterà a 76 euro (cioè il 19% di 400).  A beneficiare della novità saranno soprattutto gli istituti privati, quelli cioè per la cui frequenza si paga una retta annuale. Il cui costo potrà essere portato, almeno in parzialmente, in detrazione. Naturalmente la detrazione, che si applica a partire dall'anno d'imposta 2015, spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. 

L’agenzia delle Entrate individua, in particolare, con la Circolare 3/E dello scorso 2 Marzo 2016, quali siano i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, agevolabili ai sensi della predetta disposizione entro il tetto di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici previste dalla lettera i-octies) dell'articolo 15 del Tuir che, per espressa previsione di legge, non prevedono alcun limite annuo sull'importo detraibile. Ebbene l'Agenzia comunica che i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i - octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i - octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e - bis). Pertanto con tetto a 400 euro annui. L'Agenzia cita, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.

Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1° gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i - octies). Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Resta invece confermata la detrazione del 19%, senza il tetto di 400 euro, per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria. La detrazione, com'è noto, è attivabile anche su corsi erogati da università private con il vincolo però di non poter superare la misura stabilita per le tasse e contributi delle universita' statali. Con la particolarità che l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo non dà diritto ad alcuna detrazione. Il confronto deve essere fatto con le università statali che presentano identità o affinità d'indirizzo di studi e che siano ubicate nella stessa città ove hanno sede le università private, ovvero in una città della stessa regione (in questo senso, circolare 23 maggio 1987, n. 11/8/772). 

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