L’agenzia delle Entrate individua, in particolare, con la Circolare 3/E dello scorso 2 Marzo 2016, quali siano i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, agevolabili ai sensi della predetta disposizione entro il tetto di 400 euro, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici previste dalla lettera i-octies) dell'articolo 15 del Tuir che, per espressa previsione di legge, non prevedono alcun limite annuo sull'importo detraibile. Ebbene l'Agenzia comunica che i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i - octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i - octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e - bis). Pertanto con tetto a 400 euro annui. L'Agenzia cita, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.
Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o studente, a partire dal 1° gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della detrazione di cui alla lettera i - octies). Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Resta invece confermata la detrazione del 19%, senza il tetto di 400 euro, per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria. La detrazione, com'è noto, è attivabile anche su corsi erogati da università private con il vincolo però di non poter superare la misura stabilita per le tasse e contributi delle universita' statali. Con la particolarità che l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo non dà diritto ad alcuna detrazione. Il confronto deve essere fatto con le università statali che presentano identità o affinità d'indirizzo di studi e che siano ubicate nella stessa città ove hanno sede le università private, ovvero in una città della stessa regione (in questo senso, circolare 23 maggio 1987, n. 11/8/772).