Tari, la legge di stabilità rinvia di due anni i fabbisogni standard

Bernardo Diaz Lunedì, 18 Gennaio 2016
Rinvio al 2018 dell'obbligo di considerare i fabbi­sogni standard per la determinazione delle tariffe Tari. Confermate per altri due anni le deroghe al metodo normalizzato .
Fino al 2018 i comuni potranno deliberare le tariffe della Tari senza considerare i fabbisogni standard. Lo prevede l'articolo 1, comma 27 della legge di stabilità per il 2016 attraverso la modifica della legge di "Stabilità" del 2013 (legge 147/2013), fa slittare di due anni — dal 2016 al 2018 — il termine a partire dal quale i Comuni, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  Il comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 stabilisce infatti che, a decorrere dal 2018, i Comuni (e i gestori) devono avvalersi anche dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi e delle coperture finanziarie della raccolta dei rifiuti. Ma l'applicazione della norma, senza una disciplina di dettaglio chiara, avrebbe comportato, secondo i sostenitori dell'emendamento alla legge di stabilità, il rischio di determinare scoperture nel finanziamento del servizio, specie laddove il costo effettivo risulti superiore al fabbisogno standard.

La stessa norma allunga poi anche il periodo temporale – dal 2015 al 2017 – in cui i Comuni possono continuare ad avvalersi delle deroghe al metodo normalizzato previsto dal Dpr 158/1999, per il calcolo delle tariffe Tari, non considerando il coefficiente Ka (previsto per il calcolo della quota fissa delle utenze domestiche) e adottando i coefficienti Kb, Kc e Kd (utilizzati per il calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche) in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50% avvantaggiando le categorie con una maggiore produttività di rifiuti. 

In sostanza sino al 2017 i Comuni potranno derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal Dpr n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche consentendo di mitigare la tariffa per alcune categorie di contribuenti (in particolare ristoranti, pizzerie, ortofrutta e pescherie). In mancanza della proroga, da quest'anno 2016, i Comuni avrebbero dovuto di nuovo modificare l'assetto tariffario, con conseguente rilevante aggravio dei costi per gli esercizi commerciali.

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