Potranno accedere allo sgravio contributivo i datori di lavoro del settore privato che hanno sottoscritto contratti collettivi aziendali che prevedono l'introduzione (o il miglioramento se già previste in precedenti accordi) di almeno due delle misure di worklife balance elencate nell'articolo 3 del citato decreto 12 settembre 2017 (si veda tabella sotto). Di queste, almeno una deve riguardare gli interventi a sostegno della genitorialità o quelli relativi alla flessibilità organizzativa. I contratti collettivi dovranno interessare almeno il 70% della media dei lavoratori dipendenti nel corso dell'anno civile antecedente la domanda e dovranno essere sottoscritti e depositati telematicamente all'Ispettorato territoriale del Lavoro dal 1° gennaio 2017 fino al 31 agosto 2018.
La misura dello sgravio
La misura dello sgravio contributivo è modulata in misura tale da tenere conto della numerosità dei datori di lavoro che hanno fatto richiesta del beneficio e della dimensione aziendale del richiedente. Nello specifico il 20% delle risorse disponibili sarà attribuito in misura uguale a ciascun datore di lavoro ammesso allo sgravio ed il restante 80% delle risorse, invece, sarà attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nell'anno precedente la domanda entro un massimo del 5% dell'imponibile previdenziale per ciascun datore di lavoro. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a 55 e 54 milioni di euro, rispettivamente per il 2017 e il 2018.
Istanze entro il 15.11.17 per i contratti depositati entro il 31.10
L'Inps precisa che il termine per la presentazione delle domande, a valere sulle risorse dell'anno 2017, è il 15 novembre 2017 e riguarda i soli contratti sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2017. I datori di lavoro per accedere allo sgravio dovranno inoltrare la domanda online all’INPS, tramite il modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno del servizio “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. La domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell’azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale; c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente; d) il codice deposito contratto; e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato; f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze (cioè dal 16 dicembre 2017). La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con successiva circolare l'Inps fornirà ulteriori istruzioni in ordine alle domande a valere sulle risorse destinate all’anno 2018 riguardanti i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
Ciascun datore di lavoro può fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018, periodo per il quale lo sgravio è attualmente finanziato. Pertanto la domanda può essere presentata per una sola annualità.
Documenti: Il testo del decreto 12 Settembre 2017; Circolare inps 163/2017