Fisco

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Con la definitiva approvazione della Camera del decreto legge 66/2014, il Bonus da 80 euro è diventato definitivo. Kamsin Il testo originario ha subito qualche lieve modifica che lo ha reso più snello e soprattutto più scorrevole.  Si segnala in proposito la modifica del comma 5 dell’ art. 1 che offre la possibilità al sostituto di imposta di erogare le somme erogate attraverso la compensazione con qualsiasi contributo che viene pagato con l’ F24, Iva inclusa.

La versione approvata  ha risolto anche alcune perplessità sulla erogazione del bonus in presenza di una mancata  disponibilità di ritenute da parte del datore di lavoro. Il bonus va dato comunque ed il credito del datore potrà essere utilizzato nei mesi successivi, salvo nuova disciplina da parte della Agenzia delle entrate.

Si ricorda che i beneficiari del bonus sono anche coloro che sono percettori di trattamenti previdenziali che pertanto riceveranno direttamente dall’ Inps il relativo importo del Bonus. In sede di conversione in legge il bonus non è stato esteso in favore dei pensionati, né degli incapienti, né dai nuclei familiari numerosi che hanno un’unica fonte di reddito.

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Arriva la proroga per gli studi di settore. In Gazzetta Ufficiale n. 137 di ieri è stato, infatti, pubblicato il Decreto della Presidenza del consiglio con il quale è stato posticipato dal 16 giugno al 7 luglio 2014, Kamsin il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Dall'8 luglio fino al 20 agosto 2014 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. E' quanto ha reso noto il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Mef ha, inoltre, specificato che la proroga riguarderà anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Usufruiranno, infine, della proroga anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

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Negli ultimi anni, l'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate è stata rafforzata ed ha coinvolto tutte le categorie di contribuenti. Tra il 2006 e il 2013 gli incassi da accertamento fiscale nei confronti dei titolari di partita Iva sono fortemente aumentati. Kamsin E' quanto comunica l'agenzia delle Entrate in una nota sui progressi compiuti dall'ente sul contrasto all'evasione fiscale.

I controlli, secondo l'Agenzia, si sono concentrati però in modo particolare sui cosiddetti "grandi contribuenti", ovvero quelli di maggiori dimensioni, categoria per la quale le entrate sono cresciute dai 110 milioni del 2006 ai 2,1 miliardi di euro del 2013, e per i contribuenti di medie dimensioni, con un incasso passato da 157 milioni a 1 miliardo.

Intanto oggi sono stati diffusi i dati Eurostat sul peso del fisco in Italia e in Europa. Secondo l'ufficio di statistica dell'Unione, l'incidenza del fisco sul Pil europeo è aumentata nel 2012 al 39,4% e l'Italia è sopra la media, con un rapporto del 44% soprattutto a causa dell'incidenza del costo del lavoro, che arriva a pesare quasi il doppio rispetto a Paesi quali Malta e Bulgaria, ma anche Regno Unito. Le statistiche comunitarie dicono dunque che tra il 2011 e il 2012 il peso del fisco sul Pil è salito dello 0,6% e - secondo le stime - anche nel 2013 si sarebbe confermata la crescita dell'incidenza delle imposte e affini sul Prodotto interno lordo.

Il margine delle tasse è molto vario a seconda dei Paesi, e conferma quanto poco sia omogeneo il trattamento fiscale nei diversi Stati. Così, si può passare da un'imposizione al 27,2% del Pil in Lituania fino a superare il 48% in Danimarca. Oltre a essere tra i Paesi con la piu' alta imposizione fiscale, l'Italia spicca anche per il tasso di crescita registrato da un anno con l'altro: il Belpaese ha registrato una crescita dell'1,6% (dal 42,4 al 44%), seconda alla sola Ungheria, passata dal 37,3 al 39,2%, e davanti a Grecia, Francia, Belgio e Lussemburgo. Portogallo, Regno Unito e Slovacchia hanno invece registrato le diminuzioni maggiori.

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Con il comunicato stampa del 14 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ufficializzato la proroga dei versamenti di UNICO 2014 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, cioè le piccole imprese, i professionisti, artigiani e autonomi. Kamsin
In particolare, slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014 il termine per effettuare, senza maggiorazione, i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Chi vorrà pagare più avanti con la maggiorazione dello 0,40% dovrà farlo dall'8 luglio al 20 agosto 2014, anziché dal 17 giugno al 16 luglio. Il Decreto della presidenza del consiglio dei ministri sulla proroga è stato firmato dal premier Matteo Renzi ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Usufruiscono, inoltre, della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

"Siamo soddisfatti – spiega Rete Imprese Italia – perché si tratta di un provvedimento molto atteso, un segnale, almeno uno, che va nella direzione giusta". Anche se, fanno notare dal mondo delle professioni tecniche, questo meccanismo della proroga che arriva ogni anno, ma sempre puntualmente all'ultimo minuto, non fa di certo bene all'equilibrio generale del sistema normativo e tributario.

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Oggi scadono i termini per il pagamento della prima rata dell’Imu sugli immobili diversi dall’abitazione principale (ad esclusione delle prime case di lusso). Kamsin Scadono anche i termini per l'acconto Tasi (che in questo caso interessa tutti gli immobili, anche le abitazioni principali) ma solo nei municipi che hanno pubblicato le aliquote entro il 31 maggio sul sito del dipartimento delle finanze. In questa situazione si trovano circa 2100 comuni; mentre negli altri 6000 circa l’appuntamento slitta al 16 ottobre.

Entrambi i tributi hanno in comune la base di calcolo. Per determinale basta trovare la rendita catastale dell'immobile, incrementarla del 5% e poi si moltiplicarla per un coefficiente che dipende dalla tipologia dell’immobile: 160 se si tratta di un’abitazione o di un box, 80 per gli uffici, 55 per i negozi, i piu' diffusi. Per il resto invece i due tributi si differenziano radicalmente sia per i presupposti di applicabilità sia per le aliquote da qui il rischio caos.

Data la confusione e il rischio errore a cui sono esposti milioni di contribuenti il ministero dell'economia si è affrettato a precisare che chi sbaglia non dovrà pagare alcuna sanzione. Questo, almeno, l'impegno annunciato dal vice ministro dell'Economia, Enrico Morando anche se restano ancora da definire quali tipi di errori ed entro quali termini potranno essere sanati. Così come, nei prossimi giorni, il Governo dovrà decidere se intervenire con un semplice provvedimento amministrativo (possibile una circolare dell'Agenzia delle entrate), una direttiva, oppure se approvare in tutta fretta una legge ad hoc. Il contribuente ha comunque sempre dalla parte sua lo Statuto del contribuente che, come indica all'articolo 10, in caso di errore dovuto a «obiettive condizioni di incertezza della normativa tributaria» blocca interessi e sanzioni.

Tasi - La Tasi è l'imposta sui servizi indivisibili dei comuni, riguarda tutti i fabbricati. Per le abitazioni principali e quella assimilate ai fini Imu l’aliquota può arrivare allo 2,5 per mille senza che il comune abbia l’obbligo di effettuare detrazioni o al 3,3 per mille se invece il comune ha previsto particolari detrazioni per le abitazioni principali. Sugli altri immobili l’aliquota è legata all'Imu: la somma tra i due tributi non può superare il 10,6 per mille ma può arrivare all'11,4 per mille se il comune sull’abitazione principale applica detrazioni. I codici tributo per la Tasi sono il 3958 per l’abitazione principale e il 3961 per gli altri fabbricati.

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La tempistica degli adempimenti per Imu e Tasi (nei Comuni puntuali) sarà la stessa.  I contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 Giugno, in quanto la legge dispone che i soggetti passivi effettuano Kamsin il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate di pari importo la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, fatta salva la possibilità di versamento dell'importo dovuto per l'anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Il doppio appuntamento Imu- Tasi riguarderà pertanto solo quei Comuni (poco piu' di 2mila), che hanno inviato al Mef le delibere entro lo scorso 23 maggio.

Il Ministero, nelle FAQ pubblicate lo scorso 4 Giugno, ha dato alcune indicazioni riguardo al rapporto tra Imu e Tasi dato che le due Imposte, sono talvolta strettamente legate. La disciplina Imu prevede che l'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (articolo 9, comma 2 Dlgs. n. 23/2011). Normativa che tuttavia non è stata richiamata nella Tasi portando dunque diverse incertezze per i contribuenti. In materia il Mef ha indicato che per il periodo di possesso (nel silenzio della norma), si possono applicare le regole già previste per l'Imu e quindi conteggiare per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Per quanto riguarda i comproprietari, il Ministero affronta anche il problema delle modalità di calcolo del Tributo, alla luce della norma che stabilisce che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della Tasi, a prescindere quindi dalla quota di possesso. Secondo le Faq del Mef nel caso di un Fabbricato posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diversa (primo comproprietario al 70% e secondo comproprietario al 30%) in cui solo il secondo abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, se il Comune ha deliberato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri Immobili, il comproprietario al 30% userà l'aliquota del 3 per mille e la detrazione prevista dal Comune mentre l'altro comproprietario non verserà nulla; fermo restando che entrambi i soggetti sono coobbligati e ciò consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all'uno all'altro soggetto per la riscossione dell'intero Tributo.

Il Ministero dell'Economia, ha dato anche altre precisazioni in materia di rapporto tra Imu e Tasi soprattutto per quanto riguarda le Aree Fabbricabili. Il Mef precisa che la nozione di Area Fabbricabile è la stessa per entrambe le imposte e cioè è l'area indicata dallo strumento urbanistico generale (Prg), anche solo adottato dal Comune, indipendentemente dalle concrete possibilità edificatorie del suolo.

Secondo il Ministero il fatto che la disciplina della Tasi richiami le definizioni in materia di Imu, comporta che anche nel nuovo Tributo Comunale trovi applicazione la finzione giuridica dell'articolo 2 - lettera b -Dlgs 504/1992. Per cui le Aree Edificabili possedute e condotte da soggetti Iap (imprenditori agricoli professionali) e da coltivatori diretti si considerano ai fini Imu come Terreni Agricoli: in tali casi la Tasi non sarà versata, poiché i Terreni Agricoli sono esclusi da tale imposta.  Inoltre come ribadito dalle Finanze nella circolare n. 3/2012 in materia di Imu, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione l'agevolazione trova applicazione anche se un solo comproprietario possiede i requisiti di legge. In tal caso il suolo sarà considerato Terreno Agricolo nei riguardi della totalità dei comproprietari, anche se non soggetti Iap o Coltivatori Diretti.

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