Fisco

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La tempistica degli adempimenti per Imu e Tasi (nei Comuni puntuali) sarà la stessa.  I contribuenti dovranno recarsi alla cassa entro il 16 Giugno, in quanto la legge dispone che i soggetti passivi effettuano Kamsin il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, in due rate di pari importo la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, fatta salva la possibilità di versamento dell'importo dovuto per l'anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Il doppio appuntamento Imu- Tasi riguarderà pertanto solo quei Comuni (poco piu' di 2mila), che hanno inviato al Mef le delibere entro lo scorso 23 maggio.

Il Ministero, nelle FAQ pubblicate lo scorso 4 Giugno, ha dato alcune indicazioni riguardo al rapporto tra Imu e Tasi dato che le due Imposte, sono talvolta strettamente legate. La disciplina Imu prevede che l'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (articolo 9, comma 2 Dlgs. n. 23/2011). Normativa che tuttavia non è stata richiamata nella Tasi portando dunque diverse incertezze per i contribuenti. In materia il Mef ha indicato che per il periodo di possesso (nel silenzio della norma), si possono applicare le regole già previste per l'Imu e quindi conteggiare per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Per quanto riguarda i comproprietari, il Ministero affronta anche il problema delle modalità di calcolo del Tributo, alla luce della norma che stabilisce che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della Tasi, a prescindere quindi dalla quota di possesso. Secondo le Faq del Mef nel caso di un Fabbricato posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diversa (primo comproprietario al 70% e secondo comproprietario al 30%) in cui solo il secondo abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, se il Comune ha deliberato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri Immobili, il comproprietario al 30% userà l'aliquota del 3 per mille e la detrazione prevista dal Comune mentre l'altro comproprietario non verserà nulla; fermo restando che entrambi i soggetti sono coobbligati e ciò consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all'uno all'altro soggetto per la riscossione dell'intero Tributo.

Il Ministero dell'Economia, ha dato anche altre precisazioni in materia di rapporto tra Imu e Tasi soprattutto per quanto riguarda le Aree Fabbricabili. Il Mef precisa che la nozione di Area Fabbricabile è la stessa per entrambe le imposte e cioè è l'area indicata dallo strumento urbanistico generale (Prg), anche solo adottato dal Comune, indipendentemente dalle concrete possibilità edificatorie del suolo.

Secondo il Ministero il fatto che la disciplina della Tasi richiami le definizioni in materia di Imu, comporta che anche nel nuovo Tributo Comunale trovi applicazione la finzione giuridica dell'articolo 2 - lettera b -Dlgs 504/1992. Per cui le Aree Edificabili possedute e condotte da soggetti Iap (imprenditori agricoli professionali) e da coltivatori diretti si considerano ai fini Imu come Terreni Agricoli: in tali casi la Tasi non sarà versata, poiché i Terreni Agricoli sono esclusi da tale imposta.  Inoltre come ribadito dalle Finanze nella circolare n. 3/2012 in materia di Imu, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione l'agevolazione trova applicazione anche se un solo comproprietario possiede i requisiti di legge. In tal caso il suolo sarà considerato Terreno Agricolo nei riguardi della totalità dei comproprietari, anche se non soggetti Iap o Coltivatori Diretti.

Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 giugno, nei comuni cd. puntuali, i contribuenti sono chiamati a prestare attenzione alle delibere approvate dai municipi al fine di evitare errori nel pagamento dell'acconto.

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Nella Tasi la definizione di abitazione principale è, per espressa previsione di legge, quella valevole ai fini Imu. Deve pertanto trattarsi dell'abitazione posseduta dal contribuente nella quale egli risieda anagraficamente e dimori abitualmente, insieme ai suoi familiari; in presenza poi di due abitazioni in possesso ciascuna di uno dei due coniugi, con residenze separate, ubicate nello stesso comune, solo una delle due può essere considerata abitazione principale. L'altra sarà assimilata come altro immobile e dunque, in via generale, sarà soggetta sia a Imu che a Tasi, seppure con il vincolo dell'aliquota massima non superiore al 10,6 per mille (11,4 per mille in caso di Super Tasi).

L'aliquota base della Tasi per le abitazioni principali è per tutti gli immobili pari all'1 per mille e, nel 2014, non può superare il 2,5 per mille. Per quest'anno tuttavia i comuni possono elevare l'aliquota massima sino al 3,3 per mille a condizione che vengano finanziate misure di favore per i contribuenti, tali da rendere il carico della Tasi sull'abitazione principale non superiore all'Imu pagata nel 2012. In questa ipotesi, quindi, nei comuni che si sono avvalsi della facoltà di superare il tetto massimo di legge dell'aliquota devono essere state adottate apposite detrazioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti ai fini Imu nel 2012.

Secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano per comprendere se gli immobili assimilati all'abitazione principale ai fini Imu rientrino nella medesima nozione dettata nella Tasi è necessario vagliare attentamente la delibera comunale. In assenza di specificazioni nella delibera, si ritiene che le assimilazioni ope legis previste in materia di Imu possano essere estese anche nella Tasi. Pertanto sarebbe possibile equiparare all'abitazione principale: 1) gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa; 2) gli alloggi sociali; 3) l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio; 4) l'immobile non locato dei soggetti appartenenti alle forze armate e degli altri soggetti indicati nella norma.

Complesse poi le regole in caso di divorzio o separazione legale dei coniugi. Infatti se la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o divorzio, è assimilata all'abitazione principale ai fini del pagamento della Tasi le regole si complicano non di poco.

Infatti dato che i soggetti passivi della Tasi sono i possessori e i detentori, che se non coincidono nella stessa persona sono tenuti singolarmente al pagamento del nuovo tributo nelle misure fissate dal Comune si dovrebbe arrivare alla conclusione che anche nel caso di specie trovi applicazione la regola generale di ripartizione del tributo tra possessore e detentore, cioè tra coniuge assegnatario e non assegnatario. Quindi in caso di comproprietà l'imposta, calcolata con l'aliquota prevista per l'abitazione principale, dovrà essere pagata da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso (a cui computare  anche l'eventuale detrazione riconosciuta dal Comune in caso di Super Tasi). Il Ministero delle Finanze invece, in risposta ad uno specifico quesito ha affermato che «il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la Tasi con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale". Dubbi questi che, secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano, potrebbero trovare una soluzione solo nel regolamento comunale.

ll numero dei soggetti interessati al bonus degli 80 euro introdotto con il recente decreto irpef possono determinare variazioni sui costi dell’ operazione in quanto i calcoli sono stati effettuati sui dati relativi all’ anno 2011. {div class:article-banner-left}{/div}

E' quanto hanno riferito i tecnici della Camera dei Deputati in un documento diffuso ieri dalle agenzie di stampa. I tecnici hanno avvertito il governo che i soggetti interessati potrebbero essere aumentati o diminuiti in modo significativo rispetto alle stime sulle quali si basa la norma approvata e ciò potrebbe determinare maggiori spese a carico delle Finanze Pubbliche.

Criticità sono state espresse anche relativamente alle norme sulla rivalutazione delle quote Bankitalia, le procedure sul pagamento della Tasi, i conteggi sulla riduzione dell’ Irap e le misure sui risparmi delle società partecipate dallo Stato. Misure che, secondo l'ufficio del bilancio della Camera, comporteranno oneri e spese non previste a cui il governo dovrà porre rimedio tramite ulteriori coperture finanziarie.  

Anche se le puntualizzazioni sono “corrette” non esistono i tempi tecnici per variazioni in quanto la scadenza è il 23 Giugno, ha detto il Presidente della Commissione Bilancio Francesco Boccia: "quindi le correzioni saranno rimandate a prossimi provvedimenti".

E' arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto approvato dal Governo giovedì scorso contenente la proroga Tasi al 16 ottobre. Lo slittamento è dunque legge e determina diversi effetti per Comuni e Contribuenti.

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Con la modifica approvata infatti la scadenza dell'acconto non sarà piu' unica ma sarà a geometria variabile, vale a dire che varia a seconda del comportamento dei Comuni. Infatti il termine del 16 giugno scatta solo per i circa 2.200 comuni che hanno inviato le delibere al ministero entro il 23 maggio, mentre per i Comuni che delibereranno entro il 10 settembre il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre.

Se la delibera non arriverà neppure entro questa data allora si pagherà in unica rata entro il 16 dicembre con aliquota base dell'1 per mille. Occorre però fare attenzione perché, tra i 2.200 comuni, alcuni si sono limitati ad azzerare la Tasi (per tutti gli immobili o solo per quelli diversi dall'abitazione principale), oppure hanno deliberato un differimento a dicembre, quindi in tali casi i contribuenti non dovranno versare nulla a giugno ma dovranno attendere l'adozione dei provvedimenti definitivi per il saldo di dicembre.

In ogni caso è consigliabile visionare attentamente le delibere comunali, che potrebbero contenere specifiche indicazioni. Nessun obbligo dichiarativo scatta nel 2014 per la Tasi, essendo il primo anno di applicazione del nuovo tributo, quindi se ne riparlerà a giugno 2015.

Il Governo sta predisponendo un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sarà firmato entro venerdì da Matteo Renzi e dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, attraverso il quale si prevede lo slittamento per i versamenti di Unico 2014 per coloro che sono interessati dagli studi di settore.

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La proroga sposterà i termini di versamento dal 16 giugno al 7 luglio senza maggiorazioni; mentre dall'8 luglio al 20 agosto sarà possibile pagare le imposte ma con una maggiorazione dello 0,4 per cento. E' quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi.

Il calendario degli adempimenti di Unico sarà quindi modificato per venire incontro ai contribuenti ed ai professionisti che avevano denunciato l'impossibilità di rispettare la scadenza del 16 Giugno. Ma solo sul fronte del versamento delle imposte legate agli operatori che presentano gli studi di settore: cioè le piccole imprese, i professionisti, artigiani e autonomi. Il termine per la presentazione dei modelli resta quello di prima: presentazione entro il 30 giugno per chi si avvale del formato cartaceo e fino al 30 settembre per chi presenta la versione telematica.

"Siamo soddisfatti – spiega Rete Imprese Italia – perché si tratta di un provvedimento molto atteso, un segnale, almeno uno, che va nella direzione giusta". Anche se, fanno notare dal mondo delle professioni tecniche, questo meccanismo della proroga che arriva ogni anno, ma sempre puntualmente all'ultimo minuto, non fa di certo bene all'equilibrio generale del sistema normativo e tributario.

Gli elementi di eccessiva rigidità e le problematiche introdotte dalla Riforma Fornero rappresentano la base di discussione che i sindacati Cgil,Cisl e Uil vogliono esaminare con la partecipazione dei delegati territoriali in due appuntamenti già fissati per il 20 luglio e nei primi giorni di settembre.

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La Camusso pur apparendo critica sulla Riforma intende costruire una proposta credibile per offrire una risposta alle future pensioni dei giovani. Insieme, i vari sindacati sottolineano la necessità di ” elementi correttivi del sistema contributivo introducendo un tasso di capitalizzazione minimo  contro le svalutazioni e la revisione dei coefficienti “ e criticano la gestione separata dell’ Inps.

Sarebbero altresì necessari ripensamenti sulla età pensionabile ripristinando i meccanismi di flessibilità a partire dai 62 anni, come prevede la proposta Damiano (decurtazione assegno pensionistico dell’ 8% a scalare) o mediante il mix di età e contributi.

Strali acuminati verso la governance degli enti assicurativi e previdenziali e sblocco della rivalutazione. Necessità di integrare la diffusione della previdenza complementare.

I temi che riguardano il fisco prendono le mosse dalla estensione del Bonus degli 80 euro ai pensionati ed agli incapienti e renderlo strutturale. Inoltre i sindacati pongono interesse alla “riduzione strutturale dell’ evasione fiscale” invitando il Governo ad intervenire con strumenti di maggiore tracciabilità nelle transazioni, con controlli, integrazioni di banche dati e reintroduzione del reato di “falso in bilancio”.

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