Fisco

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Secondo il Dicastero delle Finanze anche per le abitazioni date in comodato valgono gli stessi limiti previsti per le pertinenze delle abitazioni principali.

Kamsin Da quest'anno è saltata l'agevolazione che consente ai Comuni la possibilità di assimilare all’abitazione principale le case concesse in comodato a figli e genitori purché l’Isee famigliare del comodatario non superi i 15mila euro, oppure per le quote di rendita fino a 500 euro. L’ampia maggioranza dei comodati attuali è tornata quindi a pagare Imu e Tasi in formula piena, come una seconda casa qualsiasi. 

È uno dei chiarimenti contenuti nelle faq che l'lfel ha dedicato alle novità in materia di tributi comunali introdotte dalla legge di stabilità 2016. Fra queste, ad aver dato luogo ai maggiori dubbi interpretativi è certamente quella riguardante i comodati fra parenti in linea retta entro il primo grado. già oggetto di precisazioni da parte del Mef con la risoluzione n. 1/Df/2016. Tale disci­plina ha cancellato le previsioni che consentivano ai comuni di assimilare tali fattispecie ad abitazione principale, purché l'assimilazione operasse o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenesse a un nucleo familiare con lsee non superiore a 15.000 euro annui.

Pertanto, le eventuali disposizioni in tal senso contenute nei regola­menti comunali non sono più applicabili. Ciò, precisa l'lfel, non rappre­senta una violazione dell'obbligo di non disporre per il 2016 aumenti delle aliquote tributarie, perché la sospensione prevista dall'art. 1, comma 26 della legge 208 riguarda le delibere comunali, mentre nel caso in questione l'aumento è determinato da una modifica operata con legge. Laddove il comune abbia deliberato un'aliquota agevolata per i comodati, tale «scon­to» si cumulerà a quello del 50% previsto dalla legge, sempre che siano rispettate anche le condizioni eventualmente previste dal regolamento comunale, oltre ai requisiti richiesti dalla norma primaria. Qualora l'aliquota ridotta fosse stata applicabile sino a 500 euro di rendita (circostanza abbastanza frequente) il contribuente pagherà l’imposta dovuta per i primi 500 euro di rendita con la riduzione al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata deliberata dal Comune; mentre la rendita eccedente sarà soggetta sempre all’abbattimento del 50% della base imponibile, ma per questa occorre utilizzare l’aliquota ordinaria stabilita dal Comune.   

Sotto quest'ul­timo profilo, l'lfel conferma ovviamente la tesi ministeriale secondo cui le limitazioni al possesso di altri immobili da parte del comodante vale solo gli immobili a uso abitativo e non altre tipologie. Ai fini della spettanza o meno del beneficio, rilevano solo gli immobili rispetto ai quali il como­dante è soggetto passivo, per cui, per esempio, l'agevolazione spetta se un contribuente, oltre a essere possessore di due abitazioni (di cui una concessa in comodato e l'altra ubicata nello stesso comune ed adibita ad abitazione principale dello stesso comodante) è nudo proprietario di una terza, perché rispetto a quest'ultimo non è soggetto passivo Imu-­Tasi, che sono a carico dell'usufruttuario. 

Permangono tuttavia diversi aspetti da evidenziare. Ad esempio, ricorda l'Ifel, per quanto riguarda le pertinenze, occorre considerare che il codice civile prevede che queste seguono lo stesso regime giuridico del bene principale, se non diversamente disposto. Ai fini IMU, per le abitazioni principali, come noto, è diversamente disposto, prevedendo la norma un vincolo al numero e tipo di pertinenza (un solo C/6, C/2 e C/7). Nel caso dei comodati, non operando più l’assimilazione all’abitazione principale e non essendo previsto alcun vincolo, in base ad una rigida applicazione della legge dovrebbero accedere alla riduzione della base imponibile tutte le pertinenze effettivamente concesse in comodato, anche due C/6, ovviamente a condizione che queste siano indicate nel contratto di comodato.

Tuttavia, il Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 1 del 2016 ha ritenuto che anche per le abitazioni date in comodato valgono gli stessi limiti previsti per le pertinenze delle abitazioni principali, sicché se il comodante concede due C/6, la riduzione del 50% della base imponibile si applicherebbe solo per uno di essi. Tale conclusione, ad avviso del Dipartimento si fonda sulla circostanza che il comodatario, per espressa previsione di legge, deve adibire a propria abitazione principale l’immobile concesso in comodato. Ciò implica che nel caso di concessione in comodato di un’abitazione e di due pertinenze della medesima categoria catastale, per una opererà la riduzione della base imponibile e per l’altra no, con l’ulteriore conseguenza che il comodatario dovrà corrispondere, in qualità di detentore, la Tasi per la seconda pertinenza.

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