Cig In deroga e Fis, per le aziende c'è piena libertà di scelta

Giorgio Gori Domenica, 06 Marzo 2016
Le aziende potranno scegliere liberamente se accedere alla cassa integrazione in deroga oppure alle prestazioni erogate dal Nuovo Fondo d'Integrazione salariale costituito presso l'Inps. 
Le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di Integrazione salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 23014, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga. L'azienda, in­fatti, può liberamente optare per le prestazioni di cassa integrazione in deroga o per quelle del nuovo Fis, a patto di non far coincidere, parzial­mente o totalmente, i periodi d'intervento. A precisarlo è il ministero del lavoro nella nota prot. n. 4831/2016, risponden­do a un quesito della Regione Toscana.

Il Ministero torna, dunque, sul perimetro dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per le aziende e settori che non ri­entrano nel campo di applica­zione della cassa integrazione ordinaria (Cigo) e straordina­ria (Cigs) e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali. È in tali ambiti, in­fatti, che continua potenzialmente a sovrapporsi, almeno per quest'anno, la cassa in deroga (prorogata per il 2016) e il Fis istituito presso l'Inps, il nuovo fondo, operativo dal 2016, che ha sostituito l'ex fondo di solidarietà residuale, estendendo le prestazioni nei confronti dei datori di lavoro con più di cinque dipendenti non ri­entranti nel campo di applica­zione Cigo e Cigs, in cui non siano operativi propri fondi di solidarietà bilaterali.

Poiché gli ammortizzatori in deroga e il nuo­vo Fis hanno lo stesso campo di applicazione il ministero stabilisce che, per l'anno 2016, i datori di lavoro potranno scegliere di accedere agli ammortizzatori in deroga o alle prestazioni del Fis. La stessa libertà di scelta opera tra ammortizzatori in deroga e prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali (ordi­nari e/o alternativi).  Il Ministero precisa infatti che "la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale, è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi"

In sostanza, il Ministero, riconosce all'azienda ampia libertà di scelta tra i vari istituti, con l'unica limitazione dell'alter­natività tra gli stessi, ossia l'azienda non può presentare domande di integrazioni salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dal Fondo di Integrazione salariale aventi ad oggetto periodo d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti. L'INPS dovrà verificare che la fruizione da parte dell'azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte. 

Per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione la nota chiarisce che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si "neutralizza" ai fini del computo della fruizione dell'altro istituto. 

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