Entro il 23 Febbraio le imprese agricole dovranno inviare gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e per il riconoscimento a loro favore della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 21, co. 6 della legge 223/1991. Lo stabilisce l'Inps nella Circolare numero 19/2024.
Come noto la disposizione da ultimo richiamata prevede che agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica che siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, sia riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell’anno precedente. Si tratta, in sostanza, di un bonus contributivo che consente loro di non perdere ai fini assicurativi le giornate non lavorate nell'anno a causa di calamità naturali.
Il comma 65, art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto che esso non sia più collegato alla residenza del lavoratore nei territori colpiti da calamità, bensì sia riferito alle aziende operanti nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche inserite nel Piano assicurativo.
Attualmente pertanto la tutela previdenziale si riferisce, in particolare, ai lavoratori impiegati nelle aziende che hanno usufruito degli interventi a sostegno degli eventi calamitosi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 vale a dire: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi calamitosi; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Il beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici; al fine della fruizione per l’anno 2023 del beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La comunicazione entro il 23 Febbraio
Ai fini della fruizione dei predetti benefici le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate da decreti/delibere regionali. Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare il modulo “SC95” “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” reperibile sul sito dell’Istituto.
La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio 2024, per dar modo alle Strutture territoriali di procedere alla validazione in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023 (da effettuare mediante pubblicazione online sul sito Inps, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento).
Documenti: Circolare Inps 19/2024