Ricalcolato dall’Inps l’importo dell’esonero contributivo per i giovani agricoltori (under 40) per gli anni 2020, 2021 e 2022. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 3338/2024 in cui spiega che l’operazione è avvenuta sulla base delle verifiche relative alla normativa sul regime “de minimis”. Nelle ipotesi in cui gli importi residui fossero superiori alla capienza massima concedibile al singolo nucleo, l’erogazione del beneficio non è stata riconosciuta.
Lo sgravio
La misura è stata introdotta dall'articolo 1, co. 503 della legge n. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023 (nel 2024 non è stata riproposta). Consiste in un esonero pari al 100% della contribuzione IVS (è escluso dall'esonero il contributo di maternità di 7,49€ ed il contributo Inail dovuto, quest'ultimo, solo dai coltivatori diretti) a favore degli agricoltori con età inferiore a 40 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale dei Coltivatori Diretti e IAP. Lo sgravio vale per i primi 24 mesi dalla data di iscrizione dei richiedenti. L’incentivo è vantaggioso per l'assicurato perché non riduce l'aliquota di computo della prestazione pensionistica, non danneggia la misura della pensione.
La legge prevede che il beneficio sia cumulabile nei limiti del rispetto dei massimali previsti dalla regola del de minimis comunitaria. A tal fine si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.
Il ricalcolo
Di conseguenza l’Inps ha provveduto al ricalcolo dell’importo dell’esonero contributivo relativo alle nuove iscrizioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente e decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti. Nelle ipotesi in cui gli importi residui fossero superiori alla capienza massima concedibile al singolo nucleo, l’Istituto non ha proceduto all’erogazione del beneficio.
Le risultanze della rielaborazione, spiega l’Inps, sono visualizzabili sia consultando la domanda precedentemente accettata e disponibile nel portale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Consulta Richieste” che nella sezione “News individuali”. L’estratto conto dei soggetti interessati è stato aggiornato centralmente, pertanto, coloro che intendono usufruire dell’eventuale credito residuo possono presentare, con le consuete modalità, istanza di compensazione.