Pensioni, Sospesa d’ufficio l’iscrizione alla gestione agricola

Mercoledì, 09 Ottobre 2024
Decorso un anno civile in assenza di un rapporto di lavoro attivo in agricoltura. I chiarimenti in un documento dell’Inps al fine di consentire un puntuale aggiornamento delle posizioni della gestione contributiva agricola.

Sospesa d’ufficio l’iscrizione del datore di lavoro alla gestione contributiva agricola se in un anno civile l’impresa agricola non possiede rapporti di lavoro attivi e, quindi, non invia flussi contributivi. In tale ipotesi, pertanto, viene meno l’obbligo assicurativo e contributivo alla gestione. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 91/2024 in cui spiega che, in tal caso, la sospensione opererà dal primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Datori coinvolti

Preliminarmente l’Inps ricorda che per imprese agricole si intendono i datori di lavoro agricoli, cioè quelli che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile che impiegano operai agricolo a tempo determinato o indeterminato (OTD e OTI); quelli che, pur non essendo imprenditori agricoli, lo diventano per assimilazione legale (es. ai sensi dell’articolo 1, co. 2 del dlgs n. 228/2001, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico); e le imprese non agricole che, per legge, sono tenute all’iscrizione alla gestione agricola dei lavoratori con la qualifica di operai (es. articolo 1 della legge n. 240/1984 e articolo 6 della legge n. 92/1979).

La sospensione

I chiarimenti riguardano la sospensione dell’attività con dipendenti, cioè quando il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

In tal caso il l’articolo 5, co. 3 del dlgs n. 375/1993 prevede il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo alla predetta gestione ed il datore di lavoro è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Nella Circolare n. 88/2006 l’Inps aveva spiegato che, ad esempio, l’evento ricorre nelle seguenti ipotesi:

  • azienda coltivatrice-diretta assuntrice di manodopera agricola che, per un periodo di tempo, decide di continuare l’attività avvalendosi solo dell’opera propria del titolare e suoi familiari;
  • azienda sotto forma di assetto societario che temporaneamente sospende qualsiasi attività e non procede allo scioglimento della società poiché ritiene di riprendere l’attività successivamente;
  • azienda normalmente dedita alla coltivazione del fondo che per un periodo di tempo non esercita tale attività per eventi naturali e non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore.

Le concrete attività produttive del datore di lavoro, tuttavia, possono prevedere l’utilizzo della manodopera agricola in modo discontinuo, cioè concentrato solo su una parte dell’anno. In tal senso lo stesso istituto nella Circolare n. 88/2006 aveva precisato che «non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali».

Sospensione d’ufficio

In conseguenza della predetta ricognizione normativa l’Inps spiega che, al fine di garantire un adeguato aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva agricola, a prescindere dalla comunicazione del datore di lavoro, provvederà a sospendere d’ufficio l’iscrizione in assenza di invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre). In tale caso, la data di sospensione coinciderà con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

La ripresa dell’attività

La riattivazione dell’iscrizione, spiega l’Inps, si verifica con l’assunzione di un nuovo operaio agricolo. L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del sito istituzionale, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 375/1993.

Documenti: Circolare Inps 91/2024

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