I chiarimenti Inps riguardano, in particolare, le modalità di uscita dal regime contributivo agevolato per rinuncia o per perdita dei requisiti di mantenimento del regime fiscale. Teoricamente, infatti, nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
Tuttavia dato che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, l'Inps informa che questi soggetti avranno tempo sino al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario per far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato. In sostanza il contribuente che venga a conoscenza della perdita dei requisiti per il regime fiscale successivamente al 31 dicembre avrà tempo sino al 28 febbraio per rinunciare al regime contributivo agevolato con decorrenza del regime contributivo ordinario (senza sconto del 35% sulle aliquote IVS) dal 1° gennaio. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.
Documenti: Messaggio Inps 15/2019