Attivato dall’Inps il servizio online per consentire alle Asl la verifica della «condizione di svantaggio» ai fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione (Adi). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1816/2024 in cui spiega che, comunque, decorsi 60 giorni, in assenza della verifica da parte dell’Asl, l’Inps accoglie comunque la domanda di Adi (regola del silenzio assenso). Grazie a questa regola, pertanto, già dal mese di Aprile 2024 sono stati posti in pagamento i primi assegni Adi.
Situazione di svantaggio
I chiarimenti riguardano il neonato assegno di inclusione («Adi») che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza per i nuclei familiari «non occupabili». Si tratta di quei nuclei in cui almeno un componente si trovi in una delle seguenti condizioni: è disabile; è minorenne; ha età di 60 anni almeno; è in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari certificato dalla pubblica amministrazione. L'ultima condizione, nuova rispetto al vecchio Rdc, è disciplinata dal dm n. 154 del 13 dicembre 2023 che elenca diverse situazioni di riferimento, tra cui dipendenze, disturbi mentali, ex detenuti, persone vittime di violenza, etc. La certificazione di svantaggio è rilasciata dall'Asl territoriale, mentre l'inserimento in percorsi di cura e assistenza può riguardare anche i comuni.
La certificazione
Al momento della produzione della domanda di Adi per «situazione di svantaggio» occorre dichiarare il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla, e l’inserimento in un programma di cura e assistenza in data antecedente alla presentazione della domanda di ADI. L’Inps aveva spiegato, con messaggio n. 623/2024, che nelle more dell’attivazione del Nuovo Sistema informativo Sanitario («Nsis») i controlli sulla validità della certificazione devono essere effettuati dall'amministrazione che ha emesso la certificazione (le Asl).
I controlli
A tal fine l’Inps ha realizzato un apposito servizio online “Validazione della Certificazioni ADI” attraverso il quale l’Asl competente (previa individuazione degli operatori abilitati) può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. Il servizio WEB mette a disposizione dell’operatore della Struttura sanitaria abilitato la lista delle richieste da validare.
Le richieste, spiega l’Inps, possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe. Infatti, in relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza.
In assenza di validazione da parte dell’Asl entro 60 giorni dalla domanda di Adi, la richiesta dell'assegno di inclusione passa in esito positivo per «silenzio assenso» e l'Inps può concludere l'istruttoria.
L’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza sarà presto consultabile direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale INPS.
Pagamenti al via
L’Inps spiega, infine, che a decorrere dalla mensilità di aprile 2024 sono state pagate le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo. I pagamenti vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi.
Documenti: Messaggio Inps 1816/2024