Assegno di Inclusione, Nessuna deroga al primo appuntamento

Giovedì, 18 Luglio 2024
I chiarimenti in una nota del Dicastero del Lavoro. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Pad tutti i componenti del nucleo dovranno comparire presso i servizi sociali pena la sospensione del beneficio. 

Tutti i componenti dei nuclei beneficiari dell’Adi devono presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali. Se manca la convocazione gli interessati dovranno presentarsi spontaneamente entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PaD). In caso contrario il beneficio verrà sospeso dall’Inps dal mese successivo a quello della scadenza del termine di presentazione. Lo rende noto, tra l’altro, il Ministero del lavoro nota prot. n. 12607/2024, fornendo ulteriori indicazioni attuative dell'assegno d'inclusione (Adi).

Assegno di inclusione

Il Ministero ricorda i passaggi per l’ottenimento ed il mantenimento della nuova misura di contrasto alla povertà che dal 1° gennaio 2024 ha superato il reddito di cittadinanza. Dopo aver presentato la domanda all’Inps il richiedente è tenuto a iscriversi al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e a sottoscrivere un patto di attivazione digitale (Pad).

Nei successivi 120 giorni, tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare beneficiario dell'Adi devono presentarsi ai servizi sociali per il primo appuntamento, dal quale scaturirà il tipo di accompagnamento da seguire: attivazione lavorativa (sottoscrivendo un patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro) o inclusione sociale (sottoscrivendo un patto per l'inclusione sociale, Pais); o nessun obbligo (soggetti con più di 60 anni, disabili o in percorsi di protezione per la violenza di genere).

Se non ci si presenta (e non viene fornito un giustificato motivo) l’Adi viene sospeso dal mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione e resterà sospeso finché non si sana l’adempimento (nel qual caso verranno corrisposti anche gli arretrati maturati durante il periodo di sospensione).

Monitoraggio

Dopo il primo appuntamento occorre distinguere. I soggetti avviabili al lavoro, cioè componenti tra 18 e i 59 anni, che esercitano la responsabilità genitoriale e non hanno cause di esclusione (quali occupazione, frequenza di un corso di studi, carichi di cura, disabilità, valutazione di non attivabilità da parte dei Servizi Sociali, malattia oncologica, titolarità di pensione diretta, ecc.), vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro 60 giorni. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. 

Gli appartenenti al nucleo maggiorenni, a vario titolo esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa (senza responsabilità genitoriali, occupati, con carichi di cura, frequentanti corsi di studi, malati oncologici, titolari di pensione diretta, valutati non attivabili dai Servizi Sociali ecc.), hanno l’obbligo di sottoscrivere il Pais e poi presentarsi presso i servizi sociali o un patronato ogni 90 giorni per confermare la propria condizione.

Gli esonerati

Dall’obbligo di sottoscrivere il Pais e dal successivo monitoraggio, spiega il ministero, sono esclusi i componenti il nucleo familiare d'età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini dell'Isee, i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi a violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Il minore e l'obbligo scolastico

L'esclusione, precisa il ministero, non opera nei confronti dei soggetti esonerati per età (pari o superiore a 60 anni) o per disabilità appartenenti a un nucleo con minorenni tenuti all'obbligo scolastico. Infatti, in tal caso, almeno un componente adulto è tenuto a sottoscrivere il Pais al fine di garantire il monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo scolastico dei minorenni.

Mantenimento dei requisiti

Il ministero ricorda, infine, che i requisiti di accesso alla domanda di Adi devono essere posseduti nel corso del periodo di erogazione del sussidio. A tal fine l'Inps, ogni mese, prima dell'erogazione della relativa mensilità di Adi, effettua una serie di verifiche in automatico. In caso di variazioni che comportano la decadenza dall'Adi (come può succedere, ad esempio, nel caso di compimento della maggiore età dell'unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura: persone di 60 o più anni d'età o con disabilità o in condizioni di svantaggio) o in caso di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, a una convocazione da parte dei servizi sociali), il nucleo decade dal beneficio dell'Adi. In tal caso, l'aggiornamento sull'avvenuta decadenza è effettuato in via telematica dall'Inps sulle piattaforme Siisl e a Gepi.

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