Il requisito del soggiorno legale in Italia per almeno 10 anni continuativi, necessario ai fini della concessione dell’assegno sociale, è soddisfatto anche se lo straniero è andato all’estero per meno di sei mesi continuativi oppure per non più dieci mesi complessivi per due quinquenni consecutivi. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 131/2022 in cui chiarisce alcuni aspetti normativi in merito all’assegno sociale, la prestazione che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale.
Assegno sociale
I chiarimenti riguardano i requisiti normativi per la concessione dell’assegno sociale, la prestazione assistenziale corrisposta dal 67° anno di età ai cittadini italiani ed equiparati (vale a dire di Ue, San Marino, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) che possiedono redditi personali e/o coniugali al di sotto delle soglie annualmente stabilite per legge (oggi circa 460€ al mese). Spetta anche ai cittadini stranieri apolidi o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti e ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
La prestazione è subordinata alla residenza effettiva ed abituale in Italia al momento della domanda, requisito che deve permanere per tutta la durata della prestazione. Dal 1° gennaio 2009 l'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto una ulteriore condizione per comprovare un legame tra lo straniero ed il nostro paese: l’aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Soggiorno Legale
In merito a tale ultimo aspetto, su parere conforme del Ministero del Lavoro, l’Inps spiega che l’accertamento della presenza legale per almeno dieci anni continuativi va coordinata con quanto prescritto dall’articolo 9, co. 6 della legge n. 286/1998 in materia di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. La disposizione da ultimo richiamata dispone, infatti, che «le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi».
Di conseguenza per accertare il requisito occorre scindere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi verificando che in ciascuno dei due:
- Non si sia verificata un’assenza continuativa pari o superiore a sei mesi dello straniero dal territorio nazionale;
- Non si sia verificata un’assenza complessiva superiore a dieci mesi dello straniero dal territorio nazionale.
Nelle ipotesi predette si verifica un’interruzione della continuità del soggiorno e, pertanto, il computo dei dieci anni dovrà ripartire nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia successiva all’interruzione.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
L’accertamento
Come già indicato nella Circolare Inps n. 105/2008 il vincolo del soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni va accertato nei confronti di tutti i richiedenti a prescindere dalla cittadinanza, vale quindi anche per i cittadini italiani e comunitari (i quali devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza).
E una volta accertato, resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio è soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2022 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. E ciò anche se nell'ultimo decennio il richiedente abbia trascorso alcuni anni all'estero.
L’attività di controllo
In sede di presentazione della domanda di assegno sociale il richiedente può autocertificare il possesso del requisito. Sarà l’Inps ad accertare i presupposti acquisendo il certificato storico di residenza dal comune. Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni, o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, l’Istituto chiederà all’interessato ogni ulteriore documentazione utile (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.).
Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, l’Inps riterrà integrato il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni. In alternativa lo straniero può allegare alla domanda di assegno sociale l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
Redditi esteri
Come accennato ai fini della concessione dell’assegno sociale rilevano tutti i redditi (anche esenti dall’Irpef) percepiti dal richiedente e, eventualmente, dal coniuge ad eccezione del reddito della casa di abitazione, delle indennità di accompagnamento, delle competenze arretrate soggette a tassazione separata e dei trattamenti di fine rapporto. A tal fine l’Inps spiega che i cittadini comunitari possono autocertificare tali redditi in sede di presentazione della domanda.
I cittadini extracomunitari, invece, possono autocertificare solo i redditi relativi ai beni immobili mentre gli altri redditi vanno documentati attraverso una certificazione rilasciata dal paese di provenienza autenticata dall’autorità consolare italiana salvo sussista una convenzione internazionale fra l’Italia ed il paese estero che disponga diversamente. In ogni caso i cittadini extracomunitari di uno dei paesi inclusi nell’allegato 1 alla predetta circolare devono produrre la certificazione estera anche con riferimento al patrimonio immobiliare.
Maggiorazioni sociali
L’Istituto coglie anche l’occasione per precisare che dal 1° gennaio 2001 l’articolo 70, co. 4 della legge n. 388/2000 riconosce ai titolari di assegno sociale una maggiorazione (non soggetta a perequazione annua) dell’assegno di 12,92€ al mese (x 13 mesi) se di età inferiore a 75 anni e di 20,66€ al mese (x 13 mesi) se di età superiore a 75 anni.
Dal 1° gennaio 2002, al compimento del 70° anno, l’aumento è assorbito dal cd. «incremento al milione» di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001, rivalutabile annualmente e che nel 2022 vale 192,68€. L’età di 70 anni viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
I redditi rilevanti
Entrambe le maggiorazioni sono riconosciute d’ufficio e decorrono dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Ai fini della loro concessione rilevano tutti i redditi percepiti dal richiedente e dal coniuge compresi quelli esenti da imposta (es. esenti Irpef) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ad eccezione solo dei seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
Ai fini della loro valutazione si utilizza il criterio di competenza (e non di cassa) analogamente a quanto previsto per la prestazione principale.
Documenti: Circolare Inps 131/2022