Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può da solo provare la permanenza dello straniero sul territorio italiano per almeno 5 anni. E quindi, in caso di rinnovo dello stesso senza soluzione di continuità, non può essere posto a fondamento dell’accertamento del requisito, previsto per la concessione dell’assegno sociale, del soggiorno legale e continuativo dello straniero in Italia per almeno 10 anni. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1268/2023 pubblicato ieri con il quale rettifica le precedenti istruzioni diffuse alla fine dello scorso anno con la Circolare n. 131/2022.
Assegno sociale
I chiarimenti riguardano i requisiti normativi per la concessione dell’assegno sociale, la prestazione assistenziale corrisposta dal 67° anno di età ai cittadini italiani ed equiparati (vale a dire di Ue, San Marino, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) che possiedono redditi personali e/o coniugali al di sotto delle soglie annualmente stabilite per legge (oggi circa 460€ al mese). Spetta anche ai cittadini stranieri apolidi o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti e ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
La prestazione è subordinata alla residenza effettiva ed abituale in Italia al momento della domanda, requisito che deve permanere per tutta la durata della prestazione. Dal 1° gennaio 2009 l'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto una ulteriore condizione per comprovare un legame tra lo straniero ed il nostro paese: l’aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
L'accertamento
Nella Circolare n. 131/2022 l’Istituto, su parere conforme del Ministero del Lavoro, ha aggiornato i criteri di accertamento di tale ultimo criterio coordinandoli con quanto prescritto dall’articolo 9, co. 6 della legge n. 286/1998 in materia di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. In tale sede è stata chiarito che per accertare il requisito occorre scindere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi verificando che in ciascuno dei due:
- Non si sia verificata un’assenza continuativa pari o superiore a sei mesi dello straniero dal territorio nazionale;
- Non si sia verificata un’assenza complessiva superiore a dieci mesi dello straniero dal territorio nazionale.
Nella citata Circolare n. 131/2022 l’Istituto, tra l'altro, aveva specificato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni si intende soddisfatto.
Il dietrofront
Nel messaggio n. 1268/2023 l’Istituto ci ripensa chiarendo che il requisito del soggiorno continuativo di almeno 10 anni costituisce «un requisito anagrafico autonomo» rispetto al titolo di soggiorno. Sul punto la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.
Di conseguenza il documento spiega che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Documenti: Messaggio Inps 1268/2023