L’esiguità dell’assegno di mantenimento non può essere posta a fondamento per dimostrare l’assenza dello stato di bisogno economico e, quindi, per negare il diritto all’assegno sociale. E’ l’orientamento che emerge nella sentenza n. 23305 del 26 luglio con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino contro l’Inps. L’Istituto aveva, infatti, negato al ricorrente la misura sulla base di una presupposta autosufficienza economica per aver accettato, in sede di separazione, un assegno di mantenimento «inadeguato» rispetto ai redditi dell’ex moglie.
La Corte, peraltro, si era già pronunciata in passato chiarendo che ai fini della concessione dell’assegno sociale non rileva il comportamento dell’interessato, né tanto meno può intervenire un processo interpretativo che metta in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario. Se così non fosse sarebbero violati gli stessi principi costituzionali alla base del sistema di sicurezza sociale per cui l’intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha e non può detenere un carattere natura sussidiaria (Cass. Sez. L. n. 24954 del 2021).
La questione
E’ nata a seguito del ricorso di un pensionato che si era visto respingere dall’Inps la richiesta di assegno sociale in quanto, secondo l’ente di previdenza, aveva rinunciato ad un assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale «adeguato». Il pensionato, infatti, aveva concordato la corresponsione di una somma mensile dall’ex moglie di appena 150 euro rispetto ai 950€ mensili da questa percepiti a titolo di pensione. Un comportamento «colposo» secondo l’Inps perché aveva trasferito alla collettività l’obbligo di mantenimento da cui emergeva l’assenza dello stato di «bisogno economico», requisito richiesto per l’accesso alla prestazione. La Corte di Cassazione, ribaltando il doppio conforme della giurisprudenza di merito, ha accolto la richiesta del pensionato.
La sentenza
La Cassazione ricorda che l’unica condizione prevista dalla legge n. 335/1995 per l’attribuzione dell’assegno sociale è il possesso di un reddito inferiore ad una certa soglia annualmente stabilita. Le due sentenze di merito, invece, avevano introdotto un ulteriore requisito non previsto consistente nell’obbligo per il pensionato di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato ancorché fossero soddisfatte le condizioni reddituali per il conseguimento della prestazione.
Una conclusione inaccettabile perché oltre a violare la legge istitutiva significherebbe che l’obbligo dello Stato di assistenza dei cittadini bisognosi si avrebbe solo in via sussidiaria e solo qualora non ci siano altre opzioni utili, come l’assegno di mantenimento in questo caso. Un’interpretazione che «finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l’autonomia e la stessa dignità» in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. comma 2) e sicurezza sociale (art. 38) o con il diritto alla salute (art. 32).
La Cassazione, pertanto, dichiara il principio secondo il quale, ai fini della concessione dell’assegno sociale, lo «stato di bisogno economico» non può essere desunto dalle scelte di vita del richiedente ed in particolare dalla circostanza di non aver accettato, in sede di separazione consensuale, un assegno di mantenimento «adeguato».