I nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza possono presentare il modello «Rdc-Com/AU» (necessario in taluni casi per la corresponsione dell’assegno unico e/o per le relative maggiorazioni) anche dopo il 30 giugno senza che il ritardo determini la perdita degli arretrati maturati dal 1° marzo. Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 2537/2022 pubblicato ieri a parziale revisione delle indicazioni fornite il mese scorso.
Quando l’Auu non è automatico
La disciplina (dlgs n. 230/2021) prevede l'erogazione d'ufficio ai nuclei familiari percettori di RdC, con le stesse modalità del reddito di cittadinanza, cioè senza necessità di farne domanda. In realtà in alcuni casi è necessario che l'interessato fornisca ulteriori informazioni. Ad esempio, nel caso di «maggiorazione» spettante quando entrambi i genitori siano titolari di un reddito da lavoro. A tal fine, quindi, occorre presentare il modello «Rdc-Com/AU» autocertificando le informazioni mancanti. Idem per la maggiorazione spettante ai nuclei familiari con Isee fino a 25.000 euro, se un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare.
I nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, sono:
- nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole Isee;
- nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole Isee, nei limiti del 50% dell'importo spettante.
Il modello
Nel messaggio n. 2261/2022 l’Inps ha indicato che il modello può essere presentato solamente in modalità telematica, dal sito internet dell'Inps, oppure tramite patronati, a partire dal mese di marzo di ogni anno con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
Effetti retroattivi
In merito a quest’ultimo aspetto ora arriva il dietrofront. A seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro considerato che la funzione del modello «Rdc-Com/AU» è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento l’Inps spiega che il modello può essere presentato anche dopo il 30 giugno senza che il ritardo determini la perdita degli arretrati maturati dal 1° marzo dell’anno di riferimento. Ciò sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.
In tale ipotesi, pertanto, l’Ente previdenziale procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello.
Documenti: Messaggio Inps 2537/2022