Via libera alla presentazione del «modello RdC – Com AU» per i nuclei familiari percettori di RdC. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2261/2022 in cui spiega che la dichiarazione andrà trasmessa (anche tramite patronato) ove l’Inps non possa liquidare d’ufficio l’«integrazione RdC/AU» per mancanza di alcuni dati. L’adempimento, quindi, vale per non perdere parte o l’intero beneficio spettante.
L’«integrazione RdC/AU»
La legge ha previsto l’assegno unico anche in favore dei nuclei familiari percettori dell’RdC (in presenza di figli minorenni, maggiorenni sino a 21 anni, o disabili a prescindere dall’età anagrafica) con una procedura semplificata. In questi casi, tuttavia, l’assegno viene corrisposto in misura ridotta (si parla di «integrazione RdC/AU») e d’ufficio (cioè non serve domanda di Auu) direttamente sulla Carta RdC dall’Inps.
L’Istituto a tal fine desume tutte le informazioni necessarie al calcolo dell’integrazione dalla DSU utilizzata per la liquidazione dell’RdC (Indicatore ISEE, composizione del nucleo familiare, presenza di figli maggiorenni disabili) così come sono considerati già integrati i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno (condizioni necessarie per la corresponsione dell’RdC).
Sulle base di tali risultanze l’Inps ha già liquidato le prime «integrazioni RdC/AU» a partire dal mese di aprile. In taluni casi, tuttavia, le informazioni in possesso tramite la DSU non sono sufficienti ed il nucleo familiare potrebbe non aver ricevuto l’integrazione o una inferiore al dovuto. In tal caso occorre produrre il modello «Rdc-Com/AU» e autocertificare i requisiti mancanti.
Quando va trasmesso
In particolare il «modello RdC – Com AU» va presentato:
- se c’è un figlio maggiorenne non disabile per attestare la sussistenza delle condizioni che consentono l’erogazione dell’Auu sino al 21° anno di età: es. prosecuzione della formazione scolastica, professionale o iscrizione ad un corso di laurea, frequenza di un tirocinio, eccetera;
- se il nucleo familiare è composto da un solo genitore (es. genitori separati, divorziati o genitori naturali non conviventi);
- per dichiarare le condizioni che consentono la maggiorazione temporanea dell’Auu (Isee non superiore a 25.000€ e fruizione nel 2021 degli ANF da parte di almeno un componente del nucleo familiare);
- per dichiarare che entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.
Per i figli maggiorenni la presentazione del modello è indispensabile per consentire la prosecuzione del beneficio al compimento della maggiore età. In tal caso il modello può essere trasmesso direttamente dal figlio maggiorenne (in luogo del genitore dichiarante).
Nel caso di genitore unico il modello serve per riscuotere anche il restante il 50% dell’integrazione che, altrimenti, può essere erogata solo previa apposita domanda di Auu da parte dell’altro genitore. Così, ad esempio il modello va trasmesso se, nonostante la separazione o un divorzio, l’altro genitore acconsenta all’erogazione anche della sua quota al genitore convivente con il figlio.
Può sorgere l’esigenza di presentare il modello anche da parte di nuclei RdC complessi, ove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti. In questa ipotesi il modello serve per dichiarare la filiazione dei figli dell’altro componente (es. i figli della sorella convivente il dichiarante).
Tempistiche
Attenzione alle tempistiche. L’«integrazione RdC/AU» verrà corrisposta dall’Inps a partire dal mese successivo alla data di presentazione del modello. Ad esempio se è presentato il 15 ottobre l’integrazione verrà corrisposta dall’Inps sulla Carta RdC dal mese di novembre.
Tuttavia se è presentato entro il 30 giugno si procede al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.
Domanda
Il modello va trasmesso esclusivamente tramite modalità telematica direttamente sul sito Inps (previa autenticazione con SPID, CIE o CNS) oppure tramite un istituto di patronato. Abilitati alla trasmissione i/il genitori/e che fanno parte del nucleo RdC nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU (o il tutore purché la domanda di RdC sia stata presentata dallo stesso tutore) o dai figli maggiorenni.
Documenti: Messaggio Inps 2261/2022