Assegno unico decurtato per i nuclei familiari che percepiscono l’RdC. A loro, infatti, il beneficio va depurato, tramite un complesso algoritmo di calcolo, dalla maggiore quota di RdC corrisposta per la presenza nel nucleo familiare di figli minorenni o maggiorenni. Ciò significa riduzioni anche superiori al 50% dell’Auu rispetto ad una famiglia non titolare dell’RdC.
Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 53/2022 con la quale spiega un altro passaggio della riforma che da marzo ha cambiato le regole dei sostegni alle famiglie con figli a carico.
Importi ridotti
I nuclei titolari di RdC non ottengono l’intero Auu ma solo, e con le stesse modalità di pagamento del RdC, una quota di questo denominata «integrazione RdC/AU» in misura pari all'importo teorico spettante dell’assegno unico e universale meno la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
Un algoritmo complesso che, soprattutto in presenza di figli maggiorenni (che assumono un valore più elevato nella scala di equivalenza ISEE), può portare anche all’azzeramento dell’integrazione. Lo stesso Istituto di previdenza fornisce alcuni esempi delle riduzioni:
- Per una famiglia composta dai coniugi e due figli minori con RdC di 500 euro al mese l’assegno unico si riduce da un teorico 350 euro al mese a 238,89€;
- Per una famiglia composta dai coniugi e tre figli minori con RdC di 700 euro al mese l’assegno unico si riduce da un teorico 610 euro al mese a 400 euro al mese;
- Per un genitore solo con tre figli a carico di cui uno minorenne con RdC mensile di 800€ l’assegno unico si riduce da 345 euro a 95 euro al mese.
Per molte famiglie, quindi, il beneficio sarà deludente oltre che difficilmente verificabile per il viluppo di calcoli.
Liquidazione d’ufficio non per tutti
L’«integrazione RdC/AU» viene corrisposta d’ufficio dall’Inps direttamente sulla Carta RdC senza che i percettori debbano presentare una nuova domanda. L’Istituto a tal fine desumerà tutte le informazioni necessarie al calcolo dell’integrazione dalla DSU utilizzata per la liquidazione dell’RdC (Indicatore ISEE, composizione del nucleo familiare, presenza di figli maggiorenni disabili) così come saranno considerati già integrati i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno (condizioni necessarie per la corresponsione dell’RdC).
Questa almeno è la regola generale. In molti casi, tuttavia, le informazioni in possesso potrebbero essere non sufficienti alla liquidazione. E, quindi, uno dei componenti il nucleo familiare dovrà presentare il modello «Rdc-Com/AU» (ancora non disponibile) per autocertificare i requisiti mancanti.
In particolare il modello andrà presentato:
- se c’è un figlio maggiorenne non disabile per attestare la sussistenza delle condizioni che consentono l’erogazione dell’Auu sino al 21° anno di età: es. prosecuzione della formazione scolastica, professionale o iscrizione ad un corso di laurea, frequenza di un tirocinio, eccetera;
- se nel nucleo familiare non sono presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico (es. genitori separati, divorziati o genitori naturali non conviventi);
- per dichiarare di soddisfare le condizioni che consentono la maggiorazione temporanea dell’Auu (Isee non superiore a 25.000€ e fruizione nel 2021 degli ANF da parte di almeno un componente del nucleo familiare);
- per dichiarare che entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.
Inoltre nel caso di genitori separati, divorziati o genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc dovrà comunque presentare autonoma domanda di Auu affinché gli sia corrisposto il 50% dell’importo totale dell’assegno. In tal caso, infatti, il genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, riceverà solo il 50% dell’assegno sulla carta Rdc.
Modalità di erogazione
L’integrazione verrà corrisposta sulla Carta RdC il mese successivo a quello di liquidazione della rata di RdC. L’integrazione Rdc/AU di competenza marzo 2022 sarà quindi determinata con riferimento alla quota Rdc relativa ai figli a carico, spettante sulla base dell’importo della mensilità del Rdc di marzo 2022, ma sarà liquidata nel mese di aprile. Tuttavia se l’Istituto non è in possesso di tutti i dati necessari per la liquidazione l’integrazione resta in stand-by finché non sarà prodotto il modello «Rdc-Com/AU» sopra richiamato.
Gli accrediti derivanti dall’integrazione in parola (e solo questi), peraltro, potranno essere prelevati dalla Carta RdC in deroga ai limiti di prelievo mensili stabiliti dalla regola generale (100 euro mensili per ciascun individuo moltiplicati per la scala di equivalenza).
Decadenza e revoca
Attenzione all’eventuale revoca o decadenza dall’RdC: comporterà anche l’interruzione dell’integrazione RdC/AU sulla carta RdC del nucleo interessato. E i genitori dovranno presentare normale domanda di Auu all’Inps con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del RdC. Idem se l’RdC si esaurisce per raggiungimento del limite di durata (ancorché si presenti una domanda di rinnovo dell’RdC).
In questi casi, al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza (ad esempio, nel caso di prestazioni di Rdc integrate con l’assegno unico e universale revocate o poste in decadenza sanzionatoria in prima istanza e successivamente riesaminate), l’Inps effettuerà un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.
Il conguaglio verrà effettuato, in via automatizzata, al termine di ogni anno di competenza dell’assegno unico e universale (febbraio), sulla base di quanto effettivamente erogato al nucleo familiare, secondo il principio di cassa.
Documenti: Circolare Inps 53/2022