Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

Con il compimento dei 18 anni, i minori in possesso dei requisiti per la pensione inabilità o l'assegno mensile possono farne domanda già a diciassette anni e sei mesi compiuti. E' quanto ha indicato l'Inps nel messaggio n. 6512/2014 pubblicato ieri sul sito dell'istituto. Kamsin La novità, come già anticipato su Pensioni Oggi, è stata introdotta dal dl n. 90/2014 e prevede che i minori invalidi, titolari di indennità di frequenza, qualora ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (es. pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. In tal caso, le prestazioni vengono subito erogate, cioè in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.

Nella sezione modulistica, l'istituto ha pubblicato il nuovo modello «domanda d'invalidità civile», integrato con le nuove norme, il quale è possibile presentare direttamente online.

La novità, precisa l'Inps, spiega efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl n. 90/2014. Pertanto, trova applicazione «anche» per i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d'età dal 24 giugno 2014. Al fine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria, compresa tra l'entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, l'Inps stabilisce che i titolari d'indennità di frequenza, che abbiano compiuto l'età di 18 anni dal 24 giugno potranno produrre istanza ai sensi del dl n. 90/2014. Resta fermo, in ogni caso, l'accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età.

L'Inps ha indicato che la novità non tocca la disciplina sulle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/1999 e handicap ai sensi della legge n. 104/1992. Inoltre i minori titolari d'indennità di frequenza che intendano fare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono tenuti ad allegare alla domanda il certificato medico.

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L'Inps inizierà la prossima settimana l'invio delle comunicazioni riguardanti la possibilità di fruire della salvaguardia ai lavoratori interessati alla “c.d. salvaguardia dei 2500”, ex art. 11 bis del Dl 101/2013. Kamsin E' quanto risulta da un approfondimento condotto dalla redazione di Pensioni Oggi presso la sede Inps centrale di Roma questa mattina. L'istituto di previdenza ha precisato infatti che sono ancora in corso di ultimazione le verifiche delle posizioni di quei lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, hanno fruito del congedo straordinario retribuito o dei permessi mensili retribuiti. 

Nel tentativo di accelerare i tempi in vista soprattutto della peculiarità del comparto scuola, l’Istituto ha ritenuto tuttavia di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano un diritto a pensione in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012. Il criterio ordinatorio è rappresentato dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile (come precisato dal messaggio inps 522/2014, punto 1.2.2).

Concluse le operazioni di monitoraggio, saranno inviate le lettere di certificazione agli ulteriori soggetti che si collocheranno in posizione utile in graduatoria. 

Ad ogni modo, come la norma prevede, le pensioni liquidate non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 

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Il Premier Matteo Renzi ha dichiarato, qualche giorno fa, che il Governo varerà entro il mese di agosto un provvedimento per risolvere il problema di ‘Quota 96′ degli insegnanti e a breve il problema che riguarda la penalizzazione dei lavoratori precoci. Kamsin E' quanto ha indicato il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano. Dopo il balletto degli emendamenti, che avevano risolto il problema e che sono stati soppressi nel passaggio tra Camera e Senato, è ora di mettere una parola fine a questa vicenda. Per evitare nuove docce fredde a questi lavoratori, vittime di un “errore” del Governo Monti, è bene ricordare che un Decreto ad hoc deve essere emanato nei prossimi giorni se vogliamo che la normativa, che consentirebbe loro di andare in pensione, entri realmente in funzione.

Altrimenti saremmo di fronte all’ennesima presa in giro: infatti, come tutti ormai sanno, gli insegnanti seguono la cadenza dell’anno scolastico che inizia dal primo settembre e non dal primo gennaio. Vigileremo in questi giorni sull’attività di Governo affinché, alle parole, seguano dei fatti concreti.

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Entro il 30 settembre, i datori di lavoro che hanno assunto disoccupati con almeno 50 anni di età, che percepivano prestazioni di disoccupazione, possono presentare domanda all’Inps per fruire delle agevolazioni relative all’anno 2012. Kamsin Con la Circolare n. 98 del 6 agosto l'Inps ha infatti comunicato la proroga dei benefici per l’occupazione, previsti in via sperimentale dalla legge 191/2009, e delle relative modalità di richiesta.  In altri termini chi ha assunto lavoratori con più di 50 anni disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, o lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva o lavoratori di ogni età, disoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, può richiedere all'Inps il riconoscimento dello sgravio contributivo inviando la domanda entro il 30 settembre.

Si ricorda che gli incentivi sono quelli disciplinati dalla legge n. 191/2009 e prorogati per l'anno 2012 dalla legge n. 183/2011. Consistono nella riduzione contributiva e spettano entro i limiti delle risorse prestabilite pari a: 769.453,38 euro per l'assunzione di ultra 50enni; 37.506,17 euro per l'assunzione di soggetti prossimi alla pensione e di 794.629 euro per l'assunzione di disoccupati.

I datori di lavoro interessati dovranno presentare domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito internet, seguendo il percorso Servizi on line> Per tipologia di utente> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale e pin)> Dichiarazioni di responsabilità del contribuente.

Zedde

Le pubbliche amministrazioni non potranno piu' conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 6 del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione, provvedimento che sarà approvato definitivamente domani con la terza lettura da parte della Camera. Il divieto trova applicazione per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sarà esteso anche agli incarichi o cariche presso organi costituzionali.

Piu' in dettaglio il provvedimento precisa che le pubbliche amministrazioni non possono conferire i suddetti incarichi non solo in organi di governo di amministrazioni pubbliche, ma anche di enti e società da essi controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e degli organi elettivi degli ordini e dei collegi professionali, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. In tal caso la durata degli incarichi e delle cariche conferiti non può essere comunque superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione. Nel provvedimento si specifica anche l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata e che il divieto riguarda anche gli organi costituzionali, che si adeguano a quanto previsto nell'ambito della propria autonomia.

Dalla stretta sono dunque esenti solo gli incarichi delle giunte comunali e degli organi elettivi degli ordini e dei collegi professionali.

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