La misura del beneficio economico è rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Pertanto il bonus spetterà nella misura pari a:
1) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
2) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
3) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro oppure non sia in possesso di ISEE.
Resta ferma la maggiorazione del 20% del beneficio per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio. In tal caso la misura spettante risulterà rispettivamente pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni.
Domande entro 90 giorni
Il beneficio economico ha durata massima di 12 mesi decorrenti dalla nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare del minorenne. Di regola la domanda va presentata entro 90 giorni dall'evento nascita o adozione/affidamento preadottivo: in tal caso il beneficio decorre retroattivamente sin dal mese dell'evento. Tuttavia, l'Inps spiega che al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 3 marzo 2021. Si rammenta che se il genitore presenta la domanda tardivamente, cioè oltre 90 giorni dall'evento nascita o adozione/affidamento preadottivo, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o affidamento). Resta inteso che il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo (nel quale spetta solo un mese di beneficio). La domanda va presentata tramite il portale WEB dell'INPS, tramite Contact Center integrato oppure tramite patronato.
Occhio all'ISEE
Essendo il beneficio economico ancorato al valore ISEE minorenni assunto dal nucleo familiare è necessario che al momento della presentazione della domanda il richiedente sia in possesso di un'attestazione ISEE valida. In caso contrario al richiedente sarà posto in pagamento il beneficio nell'importo minimo (80 euro o 96 euro al mese). In questi casi è consentito al genitore regolarizzare successivamente l'attestazione ISEE con effetti diversi sul beneficio economico a seconda se al momento della domanda non era presente alcuna attestazione ISEE oppure se era presente ma conteneva omissioni/difformità: nella prima ipotesi l’importo dell’assegno verrà eventualmente integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido (senza effetti retroattivi); nella seconda ipotesi la misura del beneficio economico verrà integrata nei valori corrispondenti alla fascia ISEE sin dalla data di presentazione della domanda con effetti, pertanto, retroattivi.
Documenti: Messaggio Inps 918/2021