L'avviso dell'Inps è rivolto, in particolare, a quanti hanno fatto domanda di bonus negli anni 2017 e 2019, secondo la disciplina anteriore alla riforma della legge di bilancio per il 2020 che ha sganciato il beneficio dall'ISEE. Ed infatti per gli eventi nascita sino al 31 dicembre 2017 il bonus aveva una durata triennale, pertanto, residuano mensilità da fruire nell'anno 2020; per gli eventi nascita avvenuti nel 2019 la durata del bonus era annuale, pertanto, residuano mensilità da fruire nell'anno 2020. In entrambi i casi la disciplina vigente al momento della domanda richiedeva il possesso di un ISEE non superiore a 25mila euro (7mila euro per il bonus maggiorato) che le famiglie richiedenti sono tenute a rispettare anche nell'anno 2020 per non perdere il diritto al beneficio (nei loro confronti non vale la nuova normativa introdotta quest'anno che riguarda esclusivamente gli eventi nascita avvenuti dal 1° gennaio 2020). Pertanto queste famiglie sono tenute a presentare la Dsu per il rilascio dell'lsee del 2020. Da controlli, spiega l'Inps, risulta tuttavia che molti utenti non lo hanno fatto e, pertanto, l'Istituto ha dovuto sospendere l'erogazione dell'assegno per l'anno in corso. Per riprendere il pagamento delle mensilità 2020, pertanto, è necessario che sia presentata la Dsu per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre.
La DSU va rinnovata ogni anno
Al riguardo, il documento ricorda che la sussistenza di un Isee in corso di validità nei singoli anni di concessione del bonus è requisito previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno, ma anche per la prosecuzione del bonus negli anni successivi. Per tale ragione il requisito Isee, unitamente agli altri requisiti, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura del bonus. Peraltro, aggiunge l'Inps, la mancata presentazione della Dsu entro il 31 dicembre 2020 ha come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per il 2020, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata negli anni precedenti e l'impossibilità di presentare una nuova domanda nel 2021 atteso che la durata del bonus riferita agli eventi nascita nel 2017 e 2019 si esaurisce il 31 dicembre 2020.
Gli effetti
L'istituto illustra quindi gli effetti della mancata presentazione della DSU con riguardo alla nascita di un figlio avvenuta nel maggio del 2019. I genitori hanno presentato la DSU a giugno 2019 e la domanda di assegno di natalità a luglio 2019 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). Il genitore, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2019. Se il genitore si è dimenticato di presentare la DSU per il 2020 l’Istituto sospende l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2020 (da gennaio a giugno 2020).
A questo punto se il genitore presenta la DSU entro il 31 dicembre 2020 la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità arretrate. Se il genitore non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2020 la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2019 decade e le mensilità dell’anno 2020 non possono più essere corrisposte. In questo caso il genitore potrà non presentare una nuova domanda nell’anno 2021 in quanto con riferimento alle nascite avvenute nel 2019 il bonus ha durata annuale (non più triennale) e, pertanto, il genitore decade completamente dalla prestazione.
Documenti: Messaggio Inps 4679/2020