La misura, come noto, dal 1° gennaio 2020 consiste nell'erogazione di un beneficio economico annuo pari a 1.500 euro (136,37 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (o sprovvisti di ISEE valido); di 2.500 euro annui (227,27 euro al mese) per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro; e di 3.000 euro annui (272,72 euro al mese) per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. L'importo viene corrisposto dall'INPS in 11 mensilità annue al genitore richiedente previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, nel limite dell'importo della retta.
Attestazione ISEE
L'Inps spiega che per attivare il beneficio nella misura maggiorata (3mila o 2.500 euro annui) il richiedente dovrà risultare in possesso di un'attestazione ISEE valida (cioè senza omissioni e/o difformità) al momento della domanda. In caso contrario l'Istituto erogherà il contributo nella misura minima (1.500 euro annui, 136,37€ mensili) nelle more della presentazione o della regolarizzazione della DSU. A tal fine occorre distinguere: se al momento della domanda non è presente alcuna DSU, la corresponsione dell'integrazione (ove la DSU venga presentata successivamente alla domanda e attesti un ISEE non superiore a 40.000 euro) potrà essere riconosciuta solo a partire dal mese in cui viene presentata la DSU (dunque senza effetti retroattivi); se al momento della domanda l'ISEE era stato rilasciato con omissioni e/o difformità la successiva regolarizzazione consentirà di recuperare l'integrazione (eventualmente spettante per l'attestazione di un ISEE non superiore a 40.000 euro) con effetti retroattivi, dal momento della presentazione della domanda (nei limiti ovviamente della somma sostenuta per la fruizione dell'asilo).
Contributo per l'assistenza
Il beneficio può anche essere fruito al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Questa forma di erogazione presuppone un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. In tal caso l'importo viene erogato dall'INPS in unica soluzione negli importi di 3.000, 2.500 e 1.500 euro a seconda della presenza, al momento della domanda, di una valida attestazione ISEE nelle soglie già menzionate. Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il bonus verrà pagato nella misura minima, pari a 1.500 euro.
Domande al via
L'Inps spiega che è stato aggiornato l'applicativo per l'acquisizione delle domande per il 2021. Come per lo scorso anno la domanda va presentata per via telematica tramite WEB oppure tramite Patronato ed il genitore dovrà indicare se intende godere del contributo asilo nido oppure del contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (nel quale caso il genitore dovrà allegare la dichiarazione del pediatra sopra menzionata). Se ci sono più figli bisogna presentare una domanda per ciascuno di essi. Si rammenta che il contributo viene erogato esclusivamente dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) nei limiti della spesa sostenuta. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito dell’allegazione della ricevuta di pagamento.
Precompilazione
I genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2020, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2020, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. L’INPS effettuerà tempestiva comunicazione al richiedente dell’esistenza della domanda precompilata avvalendosi a tal fine dei contatti indicati in sede di domanda originaria. Sarà possibile accedere all’istanza precompilata nella procedura on line, mediante le proprie credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata inoltrata la precedente richiesta. La domanda 2021 potrà essere, pertanto, inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura.
Documenti: Messaggio Inps 802/2021