Aggiornati da questo mese gli obblighi contributivi per il finanziamento della cassa integrazione dopo la riforma degli ammortizzatori sociali. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 76/2022 e nel Messaggio n. 2637/2022 in cui spiega che si potranno recuperare o versare gli arretrati dovuti sui periodi di competenza da gennaio a giugno, tramite i flussi contributivi, sino alla competenza di settembre (termine ultimo di invio: 31 ottobre 2022).
La Riforma
La direttrice principale è volta ad assicurare dal 1° gennaio 2022 la tutela della cassa integrazione a tutti i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente. Tutela assicurata, nei settori non coperti dalla Cigo, dai fondi di solidarietà bilaterali o, in loro assenza, dal Fis, il fondo di integrazione salariale. Altra caratteristica è lo sbarco della CIGS (con i relativi obblighi contributivi) per le aziende che contribuiscono al FIS e che impieghino più di 15 dipendenti (salvo il settore aereo e i partiti dove il trattamento resta confermato anche con meno di 15 dipendenti).
La nuova articolazione si abbina con l’estensione delle tutele ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti.
Cassa integrazione
Dal punto di vista contributivo la riforma del 2022 non incide sulla CIGO le cui aliquote restano invariate rispetto al passato. Idem per la CIGS che richiede un contributo dello 0,90% (0,30% a carico del lavoratore) ma nel 2022 c’è uno sconto dello 0,63% per le aziende con più di 15 dipendenti: per cui la misura del contributo CIGS, quest’anno, è pari allo 0,27% (di cui lo 0,19% a carico del lavoratore). Della riduzione, spiega l’Inps, non beneficiano però le aziende del settore aereo e partiti politici che abbiano meno di 16 dipendenti.
Resta invariata l’addizionale (9, 12 e 15% a seconda della durata del trattamento), abbattuta solo dal 2025.
Fondo di Integrazione Salariale
Dal 2022 il «Fis» diventa centrale. Le tutele e, quindi, la rispettiva contribuzione scatta nei confronti di tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente non rientranti nel perimetro CIGO e per i quali non siano stati attivati fondi di solidarietà. Non solo. Dovranno contribuire al «Fis» anche i datori di lavoro con un organico inferiore a sei dipendenti appartenenti a settori nei quali è previsto un fondo di solidarietà nelle more che si adeguino (entro il 31 dicembre 2022) al nuovo requisito dimensionale.
Dal 2022 le aliquote salgono allo 0,5% per i datori di lavoro che impiegano sino a cinque dipendenti e allo 0,8% se si supera la predetta soglia dimensionale. Per il solo 2022 c’è tuttavia uno sconto (si veda tabella). La riduzione delle aliquote, spiega l’Inps, è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. Resta fermo il contributo addizionale del 4% abbattuto solo dal 2025.
Lavoratori a domicilio ed apprendisti
Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro (sia in regime CIGO, FIS che Fondi di solidarietà bilaterali) devono assolvere gli obblighi contributivi anche nei confronti dei lavoratori a domicilio e di tutti gli apprendisti.
Da luglio
L’Inps spiega che dal mese di competenza di luglio è stata adeguata la procedura di calcolo per il corretto carico contributivo. I periodi pregressi, relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2022, possono essere regolarizzati (cioè recuperati o versati) nei flussi contributivi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Documenti: Circolare Inps 76/2022; Messaggio Inps 2637/2022