Via libera dell'INPS alla fruizione dei nuovi ammortizzatori sociali post covid. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 le imprese potranno contare su cinque nuovi trattamenti di integrazione salariale ad hoc in deroga alla normativa generale: uno con carattere di solidarietà difensiva per il mantenimento dei livelli occupazionali; un altro avente ad oggetto l'esonero della contribuzione addizionale su Cigo e Cigs ordinaria; la Cigs in deroga per le aziende che hanno esaurito la Cig ordinaria; due proroghe di «Cig Covid» per aziende tessili e imprese a rilevanza strategica.
In aggiunta arrivano anche due proroghe della CIGS per cessazione attività per le aziende a rilevanza strategica nazionale e per quelle operanti nel settore aereo.
Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 125/2021 pubblicata ieri in cui illustra le novità contenute nel dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. decreto sostegni bis) e nel dl n. 103/2021.
Le nuove coordinate fanno seguito al superamento della Cigo Covid per le aziende che rientrano nel perimetro della cassa integrazione dal 1° luglio 2021 (per le imprese minori gli ammortizzatori con causale emergenziale durano, invece, sino al 31 ottobre 2021 con mantenimento del divieto di licenziamento a prescindere dalla fruizione). Questi dunque gli ammortizzatori disponibili con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività intervenuti dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
Proroga della Cassa COVID
I dl n. 73/2021 e n. 103/2021 hanno, in primo luogo, prorogato la CIGO COVID-19 in due settori: a) datori di lavoro del settore tessile, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili (17 settimane fruibili dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 a favore di lavoratori in attività al 30 giugno 2021); b) imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (13 settimane fruibili dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 a favore di lavoratori in attività al 21 luglio 2021).
In entrambi i casi rivivono le regole applicabili per gli ammortizzatori con causale emergenziale. Non è dovuto il contributo addizionale, è possibile sospendere il trattamento di CIGS in corso al 30 giugno 2021 ed optare la la CIGO COVID, permane salvo le specifiche eccezioni il divieto di licenziamento per motivi economici. Con una particolarità: per le aziende tessili ed abbigliamento il divieto si applica sino al 31 ottobre 2021, per le imprese a rilevanza strategica nazionale il divieto persiste per la durata del trattamento autorizzato fruito entro il 31 dicembre 2021.
La proroga decorre dal 1° luglio 2021. Tuttavia per evitare soluzione di continuità alle aziende che hanno avuto interamente autorizzate fino al 27 giugno le 13 settimane di Cig Covid, (e solo per queste aziende) l'esonero può essere anticipato al 28 giugno. Le domande per periodi dal 28 giugno o da luglio si presentano entro il 31 agosto. Successivamente si presentano sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Esonero addizionale
Come accennato le altre aziende teoricamente possono ricorrere alla CIGO/CIGS tradizionale senza vincoli in materia di licenziamento. Tuttavia per le sospensioni/riduzioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 le aziende che rientrano nel perimetro della CIGO/CIGS (sono escluse però quelle che rientrano nel solo perimetro della CIGS) possono (è una loro scelta) fruire della CIGO/CIGS tradizionale senza pagare il contributo addizionale in cambio del divieto di licenziamento per motivi economici per tutta la durata del trattamento autorizzato entro il 31 dicembre 2021. Anche qui per evitare soluzione di continuità alle aziende che hanno avuto interamente autorizzate fino al 27 giugno le 13 settimane di Cig Covid, l'esonero può essere anticipato al 28 giugno. Le domande per periodi dal 28 giugno o da luglio si presentano entro il 31 agosto.
CIGS in deroga
Se i trattamenti di CIGO/CIGS tradizionali non spettano perchè sono stati raggiunti i limiti massimi di durata fruibili nel quinquennio mobile le aziende possono accedere ad un trattamento di CIGS in deroga della durata massima di 13 settimane tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Anche qui le aziende non pagano il contributo addizionale e si applica il divieto di licenziamento per tutta la durata del trattamento di CIGS autorizzato entro il 31 dicembre 2021; non serve fare domanda: va anticipato dal datore di lavoro e conguagliato entro sei mesi, anche se a credito, a pena di decadenza.
Solidarietà difensiva
Il trattamento è a disposizione, in alternativa alla CIGO/CIGS tradizionale, delle aziende che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50% nel primo semestre 2021 rispetto al 2019 che sottoscrivono con le parti sociali uno specifico «accordo collettivo aziendale» di riduzione orario di lavoro (fino all'80%) finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali (vige anche qui il divieto di licenziamento).
Possono fruire del trattamento tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della Cigo (quindi anche coloro che occupano meno di 15 dipendenti). Il trattamento non rientra nei limiti di durata e il suo importo è pari al 70% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate. Non si paga l'addizionale e non serve fare domanda: va anticipato dal datore di lavoro e conguagliato entro sei mesi, anche se a credito, a pena di decadenza. La durata massima è 26 settimane decorrenti dal 26 maggio al 31 dicembre.
CIGS per cessazione attività
Infine viene prorogata dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 per un massimo di sei mesi la CIGS per cessazione dell'attività in favore delle aziende con particolare attività strategica e per le aziende operanti nel settore aereo che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso del 2020 (che già avevano beneficiato di un trattamento massimo di 10 mesi). In quest'ultimo caso la proroga opera dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 previo accordo presso il Ministero del Lavoro.
Documenti: Circolare Inps 125/2021