Tutti i fondi di solidarietà dovranno adeguarsi alla riforma degli ammortizzatori sociali entro il 31 dicembre 2022. Il termine, tra l’altro, si applica anche agli ultimi fondi bilaterali costituiti presso l’Inps e cioè al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 2936/2022 in cui illustra, peraltro, che dal 1° gennaio i predetti fondi sono tenuti ad erogare anche l’integrazione salariale straordinaria tramite il neonato «Ais».
Periodo transitorio
Come noto nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali il legislatore ha concesso un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2022 per consentire l’adeguamento degli statuti dei fondi di solidarietà ai nuovi criteri. Tra le direttrici principali della riforma l’estensione delle tutele a tutti i datori di lavoro che impiegano anche solo un dipendente (in luogo dei cinque previgenti) e la rimodulazione della durata degli interventi di Cigo e Cigs assicurati ora dal nuovo assegno di integrazione salariale (cd. «Ais»).
Nell’ambito della riforma era stato concesso tempo sino al 30 giugno 2023 per l’adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Tuttavia il documento evidenzia che nessuno ricade in questa ipotesi. Gli ultimi Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps, infatti, sono il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Siccome per data di costituzione si intende quella di «sottoscrizione dell’accordo» (restando irrilevante quella di emanazione del relativo decreto ministeriale istitutivo o quella di pubblicazione in G.U. dello stesso) entrambi i fondi sono stati costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020 (il 18 luglio 2018 quello dei servizi ambientali e il 3 ottobre 2017 quello per le attività professionali).
Di conseguenza anche i predetti fondi di solidarietà sono tenuti al rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’adeguamento, termine che si intende soddisfatto in presenza della «sottoscrizione dell’accordo» (a prescindere, quindi, dalla ricezione dello stesso nel decreto ministeriale).
Artigianato
Per effetto della riforma, inoltre, dal 1° gennaio 2022 l’integrazione salariale straordinaria per le cd. «imprese artigiane dell’indotto» è erogata dal fondo di solidarietà bilaterale (alternativo) per l’artigianato (FSBA) che, pertanto, è tenuto a corrispondere l’assegno di integrazione salariale (cd. «Ais») anche per le causali straordinarie con la nuova soglia dimensionale di un solo dipendente. Nella disciplina previgente, invece, il fondo riconosceva solo le tutele ordinarie mentre quelle straordinarie erano garantite dalla Cigs (ma solo in caso di crisi dell’appaltante ed in presenza di più quindici dipendenti).
Il Fondo al fine di garantire l’estensione delle tutele potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.
Tutela Cigs
Più in generale l’Inps conferma che dal 1° gennaio 2022 tutti i fondi solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o intersettoriali sono tenuti a garantire l’integrazione salariale sia per le causali ordinarie che straordinarie attraverso l’assegno di integrazione salariale (cd. «Ais») in presenza anche di un solo dipendente. La durata «minima» degli interventi è esposta in tabella.
In occasione dell’adeguamento dei regolamenti (da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022) i fondi potranno stabilire anche una durata superiore delle tutele a seconda della causale invocata e indipendentemente dal requisito dimensionale fermo restando il rispetto del limite massimo dei trattamenti CIGS. In tale occasione sarà possibile anche stabilire una rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento per sostenere i maggiori oneri.
L’impianto delle nuove tutele, spiega l’Inps, è operativo dal 1° gennaio 2022 anche nelle more dell’adeguamento da parte dei fondi. Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro operanti in settori coperti dai fondi di solidarietà bilaterali, alternativi o intersettoriali non sono più tenuti al versamento della contribuzione CIGS ove prevista.
Peraltro dal 1° gennaio 2022 i fondi riconosceranno anche i trattamenti familiari (prima non previsti). Ovviamente la misura dal 1° marzo 2022 il beneficio va coordinato con il decollo dell’assegno unico che, come noto, ha mantenuto gli Anf solo nei confronti dei nuclei familiari senza figli a carico.
Documenti: Messaggio Inps 2936/2022