CIGD
Come noto il Decreto del Ministero del Lavoro numero 9/2020 ha trasferito all'Inps la competenza a ricevere le richieste di Cigd con causale Covid-19 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Il trasferimento opera anche per le aziende plurilocalizzate (cioè datori di lavoro con unità produttive in 5 o più regioni o province autonome) che prima era del Ministero del lavoro ma interessa solo le autorizzazioni successive alle prime 9 settimane di Cigd (che diventano 22 o 13 settimane rispettivamente nel caso di aziende delle cd . zone rosse e gialle). Pertanto solo le aziende che hanno già ottenuto l'autorizzazione dal ministero del lavoro con riferimento alle suddette durate e che intendono chiedere una proroga devono presentare la domanda all'Inps, con le nuove modalità dal 24 luglio.
I datori di lavoro ai quali sono stati autorizzati periodi inferiori alle 9, 22 o 13 settimane, invece, devono fare istanza sempre al ministero fino a completare le settimane iniziali; solo dopo possono fare istanza all'Inps per le ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020 (per un totale di 22, 31 o 26 settimane).
Domande dal 24 Luglio
In vista del trasferimento di competenza l'Inps renderà disponibile online una specifica piattaforma dal 24 luglio per l'acquisizione delle domande di CIGD da parte delle imprese plurilocalizzate. In considerazione dei nuovi e più stringenti termini per presentare le domande (entro la fine del mese successivo), in fase di prima applicazione e con riferimento ai periodi i cui termini fossero già scaduti (quindi dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati in data anteriore al 1° luglio 2020), le aziende potranno inviare le istanze entro 15 giorni dal rilascio della nuova procedura (quindi entro l'8 agosto).
Anticipo 40%
L'Inps informa, infine, che per le aziende plurilocalizzate il pagamento della CIGD può avvenire (a differenza delle altre imprese) anche dallo stesso datore di lavoro che poi potrà recuperare l'anticipo con il sistema del conguaglio contributivo. In alternativa il datore può chiedere il pagamento diretto della prestazione dall'Inps anche con l'anticipo del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Documenti: Messaggio Inps 2856/2020