Lo specifica l'Inps nel messaggio numero 2388/2018 in cui l'istituto illustra i riflessi della novella apportata dall'articolo 2 del decreto legge numero 44/2018 recante "misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali".
La questione
Com'è noto il co. 145 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha consentito alle regioni – in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse – di autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. Tale facoltà è riconosciuta – al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette – nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni per l’erogazione di ammortizzatori sociali in deroga. La disposizione tuttavia, non consentiva la proroga dei trattamenti che, pur avendo origine da un evento di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro verificatosi entro il 31 dicembre 2016, sono stati concessi dalla Regione con provvedimento adottato dopo tale data. L'istituto aveva regolato la materia con Circolare numero 60 lo scorso 29 marzo 2018. Il decreto legge 44/2018 ha, quindi, operato una modifica al citato comma 145, allo scopo di consentire la concessione della proroga del trattamento in deroga anche per quelle regioni il cui provvedimento sia stato adottato dopo il 31 dicembre 2016.
La novella
L'Inps chiarisce, pertanto, che alla luce del nuovo dettato normativo non si considera più determinante per la legittimità del provvedimento regionale di concessione la data di emanazione del provvedimento medesimo, bensì il periodo di concessione della prestazione di cassa integrazione in deroga. Pertanto, le Regioni possono concedere proroghe esclusivamente di provvedimenti i cui trattamenti hanno inizio nell’anno 2016 e durata con effetti per tutto il 2017, cosiddetti “decreti a cavallo”. A far data dal 10 maggio 2018 le Regioni non possono più emanare provvedimenti di autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIG in deroga aventi inizio e fine nell’anno 2017; fermo restando la validità dei provvedimenti rientranti nella sopra esposta tipologia, emanati fino alla data del 9 maggio 2018, in vigenza della precedente disciplina normativa. Resta inteso che il periodo di concessione non deve risultare superiore a dodici mesi per unità produttiva.
In sostanza dal 10 maggio 2018 le Regioni potranno prorogare interventi di CiGd oggetto di decreti inviati in "SIP" con numero di decreto convenzionale "33340" (indipendentemente dalla data di emanazione del provvedimento regionale) mentre viene meno sempre da tale data la facoltà di emanare provvedimenti di autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIG in deroga aventi inizio e fine nell’anno 2017 - decreti inviati in "SIP" con numero di decreto convenzionale "33317" (che invece erano stati consentiti nella Circolare 60/2018) - pur restando salvi gli effetti delle proroghe già concesse. I nuovi provvedimenti di concessione assumeranno numero di decreto convenzionale "33318" giusto quanto già precisato nella citata circolare.
Documenti: Messaggio inps 2388/2018