Com'è noto il co. 145 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha consentito alle regioni – in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse – di autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. Tale facoltà è riconosciuta – al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette – nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni per l’erogazione di ammortizzatori sociali in deroga. La disposizione tuttavia, non consentiva la proroga dei trattamenti che, pur avendo origine da un evento di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro verificatosi entro il 31 dicembre 2016, sono stati concessi dalla Regione con provvedimento adottato dopo tale data (qui i dettagli).
Il provvedimento approvato dal Governo ha, quindi, operato una modifica al citato comma 145, allo scopo di consentire l'ammissione al trattamento in deroga anche per quelle regioni il cui provvedimento di concessione sia stato adottato dopo il 31 dicembre 2016. In tal senso vanno lette le modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto legge 44/2018 al citato articolo 1, comma 145 con il quale l'esecutivo ha disposto che le parole: « concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017» siano sostituite dalle seguenti: « aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017». La novella, ricorda la relazione illustrativa del Governo al provvedimento, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto vengono utilizzate le risorse già assegnate alle regioni ai sensi dell’articolo 44, comma 6- bis , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che costituiscono un limite di spesa.
Mobilita' nella regione Sardegna
L ’articolo 1 del decreto-legge 44/2018 ha assegnato, inoltre, ulteriori 9 milioni di euro alle aree di crisi complessa della regione Sardegna per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga per un periodo di ulteriori sei mesi. L’attuale trattamento di mobilità in deroga scadrà infatti il 30 giugno 2018, in quanto le risorse destinate a queste aree dall’articolo 1, comma 139, della legge n. 205 del 2017 per le medesime finalità sono in via di esaurimento e non consentono pertanto la prosecuzione del trattamento in questione per i lavoratori coinvolti.
Secondo l'esecutivo la platea dei possibili beneficiari della misura, individuata dalla regione Sardegna, ammonta a circa 1.000 lavoratori, per un costo di circa 1.500 euro ciascuno (di cui 1.000 euro per il trattamento e 500 euro per la contribuzione figurativa), per un totale complessivo di 9 milioni di euro (1.000 x 1.500 x 6 mesi). L’onere corrispondente al limite di spesa, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2018, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.